Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36701 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36701 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABDOU GUEYE (DIVIETO DIMORA) N. IL 27/12/1994
avverso l’ordinanza n. 196/2015 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
05/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
laSisentite le conclusioni del PG Dott.
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QUALP–

Data Udienza: 14/07/2015

FATI-0 E DIRITTO
1. Con ordinanza del 5 marzo 2015, il Tribunale, sezione del riesame, di
Torino ha rigettato l’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. e, per l’effetto
ha confermato l’ordinanza impugnata dello stesso Tribunale del 2 febbraio 2015,
con quale veniva rigettata la richiesta avanzata nell’interesse di Abdou Gueye di
revoca o sostituzione della custodia in carcere con quella dell’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria ovvero con il divieto di dimora nel capoluogo

Dopo avere premesso che l’indagato è stato sottoposto a provvedimento
limitativo della libertà personale per resistenza a pubblico ufficiale, commessa
per opporsi all’arresto in relazione alla violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990
per avere detenuto a fini di cessione a terzi 24 ovuli contenenti cocaina, fatto
riqualificato dal pubblico ministero ai sensi del comma 5 della stessa
disposizione, il Collegio ha evidenziato che, a seguito di rito abbreviato
instaurato nel giudizio direttissimo, Abdou è stato condannato alla pena di un
anno di reclusione; che il quadro cautelare è immutato rispetto a quello già
vagliato in sede di ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. laddove il decorso di un
ulteriore periodo di presofferto carcerario ha valenza di per sé neutra; che
sussiste il pericolo di recidiva specifica in considerazione delle modalità del fatto
e della falsità commessa nel rassegnare le generalità in occasione di un
precedente arresto per violazione dell’art. 73; che, stante l’impraticabilità di un
luogo ove disporre la misura domiciliare, non è possibile sostituire la custodia in
carcere con una misura non detentiva, stante l’assoluta insensibilità dell’indagato
alle pregresse esperienze giudiziarie e restrittive.
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.
l’Avv. Wilmer Perga, difensore di fiducia di Abdou Gueye, e ne ha chiesto
l’annullamento per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
evidenziando che il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione
criminosa alla luce della particolare pervicacia della condotta, che nondimeno
non ha prodotto risultati lesivi chiari e palesi, e dalla circostanza che Abdou ha
rilasciato false generalità in occasione dell’arresto ben quattro anni prima, con
una motivazione evidentemente forzata.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Sotto un primo aspetto, giova porre in risalto come, in data 11 maggio
2015, la misura carceraria applicata nei confronti del ricorrente è stata sostituita

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piemontese.

col divieto di dimora. Ne discende l’assorbimento dei motivi di ricorso
concernenti la richiesta di sostituzione della misura.
6. Quanto alla richiesta di revoca tout court della misura, il Tribunale risulta
avere fatto buon governo dei consolidati principi espressi in materia da questa
Corte in tema di cd. giudicato cautelare.
6.1. Alla stregua di tale principio, quando siano esaurite le impugnazioni
previste dalla legge, le ordinanze in materia cautelare acquisiscono efficacia
preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o

di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo
argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex plunmis Sez. 6, n. 7375 del
03/12/2009 Rv. 246026; Cass. Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 Rv. 235908).
Come si è precisato, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del
Tribunale del riesame concerne tuttavia le sole questioni esplicitamente o
implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto,
detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori
interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento,
con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi
nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 5, n. 1241 del
2/10/2014, Femia, Rv. 261724).
5.2. Rammentati tali principi, non è revocabile in dubbio che, nel caso di
specie, avendo Abdou proposto ricorso per riesame, si fosse formato il cd.
giudicato cautelare in ordine ai requisiti di cui agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc.
pen., preclusione endoprocessuale insuscettibile di essere superata dal mero
decorso del tempo in regime di esecuzione della misura o dall’osservanza
puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare – quale utile novum ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della
situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare

(ex plunmis Cass. Sez.

2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191; Cass. Sez. 5, n. 16425 del
02/02/2010, Iurato, Rv. 246868).
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in 1.000,00 euro.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.

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implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o

Così deciso in Roma il 14 luglio 2015
Il Presidente

Il consigliere estensore

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