Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3670 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3670 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ANCONA
nei confronti di:
REBICHINI SIMONE N. IL 15/11/1978
avverso l’ordinanza n. 5599/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ANCONA, del 10/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 111.0\p gvAlt eALIA

«L ik.t. c,t3.idive iut-1/44)

JJ.R. twr‘o

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 09/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 10.12.2012 il G.U.P. del Tribunale di Roma dichiarava
la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata a carico di
REBICHINI Simone e disponeva la restituzione degli atti al P.M..
2.

Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della

161 c.p.p., stanti le corrette notifiche dell’avviso ex art. 415bis c.p.p.
presso il difensore di ufficio, e la abnormità del provvedimento per
indebita regressione del procedimento.
3.

Il P.G. con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del
ricorso per sua manifesta infondatezza.

4.

Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento
non impugnabile.

5.

Osserva la Corte che non si deve confondere tra regressione del
procedimento conseguente ad una pur erronea dichiarazione di nullità
della richiesta di rinvio a giudizio, la quale integra un atto comunque
coerente con l’esercizio di poteri propri del giudice e produce quindi un
effetto consentito, e regressione conseguente all’adozione di
provvedimenti che si collocano viceversa al di fuori dell’ordinamento e
non corrispondono alla struttura del sistema processuale; ed invero la
circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sè,
la sua impugnabilità per cassazione in nome della categoria
dell’abnormità, che non può essere utilizzata per eludere il principio di
tassatività di cui all’art. 568 c.p.p..

6.

Premesso che non è prevista alcuna forma di impugnazione avverso la
declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, che è mero atto
di impulso processuale, è già stato insegnato che non è abnorme il
provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità
della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415
bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari
erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la
trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi
dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri
riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del
procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della
notificazione del predetto avviso
1

(Sez.

U,

Sentenza n.

25957 del

Repubblica presso il Tribunale di Roma deducendo la violazione dell’art.

26/03/2009 Rv. 243590 Imputato: P.M. in proc. Toni e altro); nè è
abnorme, in quanto esprime l’esercizio di un potere riconosciuto dalla
legge e non si pone al di fuori del sistema processuale, il provvedimento
con cui il giudice dell’udienza preliminare – ritenuta invalida l’elezione di
domicilio compiuta dallo straniero alloglotta, non assistito da un
interprete durante il compimento dell’atto, presso lo studio del difensore
assegnatogli di ufficio – dichiari la nullità dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari successivamente notificato presso il domicilio eletto

l’eventuale illegittimità del provvedimento non vale a legittimarne
l’impugnazione, non altrimenti consentita dalla legge, sotto il profilo
dell’abnormità) (Sez. 1, Ordinanza n. 46064 del 04/11/2004 Rv. 230528
P.M. in proc. Istvan)
7.

Invero, il provvedimento abnorme (impugnabile al di là di una espressa
previsione legislativa) è solo quello “non inquadrabile nel sistema
processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall’ordinamento”
(relazione di accompagnamento al progetto preliminare del codice
processuale del 1988) ovvero quello che “per la singolarità e stranezza
del suo contenuto, risulta estraneo all’ordinamento processuale o che,
pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere dell’organo
che lo ha prodotto, si esplica al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi
previste” (Cass., sez. unite, 10 dicembre 1997 n. 17, Di Battista, rv.
209603).

Tutt’altra

situazione

è,

all’evidenza,

quella

di

un

provvedimento assunto nei casi previsti dalla legge ancorché, in ipotesi,
viziato da errore nella interpretazione della norma applicata o di una
circostanza di fatto presupposta dalla norma. Sulla base di tale principio,
in caso di disposta regressione del procedimento alla fase delle indagini
preliminari, si è in presenza di provvedimento abnorme allorché tale
effetto non è neppure in astratto ipotizzabile e si realizza solo a seguito
di un esercizio da parte del giudice di poteri non attribuitigli dalla norma,
mentre il provvedimento è del tutto legittimo (rectius, doveroso, stante
il disposto dell’art. 185 c.p.p., comma 3) quando la restituzione degli atti
al Pubblico Ministero è determinata dalla (ritenuta) nullità o invalidità di
un atto compiuto nel corso delle indagini.
8.

È, quest’ultimo, il caso della regressione conseguente a (ritenuta) nullità
della richiesta di rinvio a giudizio a seguito della individuazione da parte
del G.U.P. di un vizio della notifica dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari che – secondo la previsione dell’art. 415bis c.p.p. e
178 lett.c) c.p.p. – determina la nullità dell’avviso e, quindi, ai sensi
2

e di tutti gli atti conseguenti. (In motivazione la Corte ha rilevato che

dell’art.416 co. 1 c.p.p. della richiesta di rinvio a giudizio

(Sez.

1,

Sentenza n. 44066 del 23/10/2008 Rv. 241837 Imputato: P.M. in proc.
Fiumara e altro)
9. Pertanto, nella specie, il Giudice – ravvisando un vizio della notifica
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e conseguentemente
dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio – ha esercitato un
potere astrattamente riconosciutogli dall’ordinamento processuale e non
ha determinato alcun irreversibile stallo processuale, così esulandosi

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 9.1.2014.

dall’ipotesi di abnormità dell’atto impugnato.

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