Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36699 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36699 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PENNESTRI ROSARIO nato a REGGIO CALABRIA il 07/01/1975

avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018


osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la
condanna di Pennestrì Rosario per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e
documentale.

3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio erano infatti
state sollevate nel giudizio d’appello esclusivamente con i motivi nuovi proposti dalla difesa,
che pertanto erano inammissibili per il difetto di correlazione con l’impugnazione principale,
rimanendo dunque irrilevante l’omessa motivazione sulle medesime da parte della Corte
territoriale.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Ro

o 2018

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione alla commisurazione della pena ed al denegato
riconoscimento delle attenuanti generiche.

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