Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36698 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36698 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TUCCILLO GIUSEPPE nato a ACERRA il 01/04/1984

avverso la sentenza del 31/07/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva

2. Il ricorso è inammissibile.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente affermato che, nel procedimento speciale
disciplinato dagli articoli 444 ss. c.p.p., l’applicazione della pena si fonda sulla richiesta del
pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte aderisce convenendo sulla qualificazione
giuridica del fatto, sull’applicazione e la comparazione delle circostanze, sulla entità della pena,
sulla eventuale concessione della sospensione condizionale della stessa.
1,1 istituto trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente richiesta di pubblico
ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e pena conseguente), dal
momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa.
Ne consegue che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che
coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.
Così deciso in Ro

u•lio 2018

1. Tuccillo Giuseppe ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della
pena in epigrafe indicata, dolendosi della congruità del trattamento sanzionatorio.

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