Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36698 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36698 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRESCIA PASQUALE N. IL 15/05/1967
avverso l’ordinanza n. 193/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
02/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
1~entite le conclusioni del PG Dott. \A-t:n

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Data Udienza: 08/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 2 marzo 2015, il Tribunale del riesame di Bologna

ha confermato l’ordinanza del Gip presso lo stesso Tribunale del 15 gennaio
2015, con la quale è stata applicata a Brescia Pasquale la misura della custodia
in carcere in relazione al reato di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7,
cod. pen. (capo 1), esclusa l’aggravante della trasnazionalità di cui all’art. 4 L. n.
146/2006.
1.1. In via preliminare, il Tribunale ha rilevato come l’esistenza di una locale

dimostrata da alcune sentenze passate in giudicato nell’ambito delle operazioni
“Grande drago” ed “Edilpiovra”, con le quali sono stati condannati – fra gli altri Lamanna Francesco e Grande Aracri Francesco ed Antonio nonché, solo in primo
grado, Sarcone Nicolino; come l’associazione criminale operi nel settore delle
estorsioni in danno di imprenditori – per lo più di origine calabrese e dunque
consci del calibro criminale dei postulanti -, estorsioni “coperte” mediante una
seriale attività di fatturazione di operazioni totalmente o parzialmente inesistenti,
così da fornire un’apparenza documentale lecita alla reale causale della dazione
del denaro preteso dagli estorti. Il Collegio ha dunque evidenziato che, dalle
indagini è emerso che gli appartenenti alla consorteria di cui al capo 1) si sono
resi protagonisti di numerosi atti incendiari, estorsioni e usura, secondo una linea
di continuità rispetto ai fatti oggetto delle sentenze passate in giudicato; che il
gruppo criminale risulta avere costituito una sorta di cartello di imprese attive
nel settore dell’edilizia e in quelli ad esso connessi, così da ripartire i lavori nei
cantieri fra le aziende facenti capo agli associati, in pregiudizio alla libera
concorrenza, e da consentire alla cosca di estendere la propria operatività e di
realizzare rilevanti profitti; che da diversi elementi si trae la prova che la locale
emiliana ha reimpiegato proventi derivanti dalle attività criminose della cosca
madre nel territorio di Cutri, potendo così disporre di continui ed ingenti flussi di
denaro tali da alimentare plurime iniziative illegali e non; che gli importi di
origine illecita oggetto di reinvestimento non sono qualificabili con precisione ma
l’ordine di grandezza delle somme impiegate può trarsi dalla vicenda che ha visto
coinvolto Villirillo Romolo, il quale si appropriava, in diverse soluzioni, di oltre 2
milioni di euro del capo cosca Grande Aracri Nicolino. Il Giudice della cautela ha
quindi ritenuto integrate le circostanze aggravanti previste dai commi quarto e
sesto dell’art. 416-bis cod. pen. ed insussistenti i presupposti dell’aggravante
della transnazionalità dell’organizzazione.
1.2. Con specifico riguardo alla partecipazione di Brescia all’associazione

criminosa, il Tribunale ha evidenziato che l’indagato gestisce il ristorante “Antichi

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emiliana, autonoma dalla casa madre di Cutrì anche se collegata ad essa, è

sapori”, nel quale, secondo le indagini svolte, sono avvenute importanti riunioni
di ‘ndrangheta; che Brescia ha intrattenuto rapporti con diversi soggetti
gravemente indiziati di essere membri, anche di primo piano, del sodalizio
criminale (in particolare con Sarcone Nicolino, Lamanna Franco e Villirillo
Romolo) ed ha partecipato a numerose riunioni, in particolare all’incontro del 2

marzo 2012 con l’esponente politico Pagliani Giuseppe, fondamentale per gli
interessi della cosca emiliana, al quale Sarcone Nicolino chiedeva espressamente
al Brescia di partecipare; che, nel corso di tale incontro, veniva poi organizzata,

ristorante “Antichi sapori” dello stesso Brescia; che la partecipazione
dell’indagato alla vita della cosca ed il suo rapporto con Sarcone sono ben
sintetizzati nello scambio di battute con il quale si chiude il dialogo intercettato il
15 marzo 2012 (v. pagina 42 dell’ordinanza); che il ricorrente ha intrattenuto
rapporti con diversi esponenti delle forze dell’ordine nell’interesse proprio e della
consorteria criminale; che Brescia ha rapporti diretti con Lamanna Francesco capo dell’articolazione piacentina della cosca emiliana e particolarmente vicino a
Grande Aracri Nicolino -, con Villirillo Romolo e direttamente con Grande Aracri
Nicolino (v. pagina 45 e seguenti dell’ordinanza) e ha partecipato a diversi
summit fra i membri del gruppo criminale, mentre la circostanza che alla cenariunione del 5 luglio 2011 abbiano preso parte anche soggetti non intranei alla
consorteria non esclude che l’incontro fra i membri della cosca coinvolti nella
costituzione di un consorzio di imprese – a cui Brescia certamente partecipava a
causa della sua non trascurabile potenza imprenditoriale – sia avvenuto in
separata sede (v. pagine 47 e seguenti del provvedimento).
1.3. Sul fronte cautelare, il Tribunale bolognese ha evidenziato come, in
relazione al reato di cui al capo 1), non emergano elementi dimostrativi del
distacco del ricorrente dalla cellula “ndranghetista di appartenenza, di tal che nei
suoi confronti opera la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della sola
custodia in carcere delineata nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’Avv. Ugo Genesio, difensore
di fiducia di Brescia Pasquale, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti
motivi.
2.1. Vizio di motivazione in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.,
per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza della
partecipazione dell’assistito all’associazione ‘ndranghetista in considerazione del
mero fatto che l’assistito ospitasse, presso il proprio ristorante “Antichi sapori”,
riunioni fra esponenti del sodalizio criminale, sebbene non esista una
conversazione intercettata dalla quale si possa evincere che Brescia sia coinvolto
in iniziative economiche o imprenditoriali ovvero in interessi dell’associazione;

con il diretto coinvolgimento del ricorrente, la cena del 21 marzo presso il

che, in particolare, durante la “famosa” cena con l’esponente politico Pagliani
Giuseppe del 21 marzo 2012 non si svolse nessun summit di mafia, in quanto vi
partecipò addirittura la stampa; che, d’altra parte, non si può affermare che la

costituzione

su iniziativa del Villirilli

di un consorzio di imprese per la

partecipazione a gare d’appalto nel crotonese, di cui si parlò durante la cena del

5 luglio 2011, fosse in qualunque modo illecita; che, in più, dalla conversazione
intercettata tra Brescia e Sarcone del 15 marzo 2012, si evince che il primo nulla

sapeva dell’incontro con Pagliani e che questo fu deciso all’ultimo minuto; che

Brescia aveva intrattenuto rapporti con diversi appartenenti alle forze dell’ordine
nell’interesse, oltre che proprio, della consorteria criminale, laddove i fatti
dimostrano esattamente il contrario, e che in particolare gli accessi al sistema
informatico degli ufficiali di polizia giudiziaria venivano fatti tutti nell’interesse del
solo Brescia.
2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 181 e 292,
comma 2 lett. c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di motivare in
modo adeguato la persistenza delle esigenze cautelari, pur a distanza di circa
quattro anni dai fatti, in mancanza di elementi per ritenere ancora attuale la
partecipazione della Brescia all’associazione.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
rigettato mentre il difensore dell’indagato ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.

I motivi mossi nell’interesse di Brescia Pasquale si imperniano sulla

deduzione del vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta integrazione
tanto dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione all’associazione
di stampo ‘ndranghetista quanto al giudizio in punto di esigenze cautelari e di
misura più adeguata a farvi fronte.
Le censure si connotano per la prospettazione di una lettura alternativa dei

fatti emergenti dalle indagini, segnatamente dell’acclarata disponibilità del
Brescia ad ospitare presso il proprio ristorante “Antichi sapori” alcuni incontri
della consorteria criminale, della diretta partecipazione dell’indagato a tali
riunioni nonché delle risultanze delle intercettazioni: si tratta di argomentazioni
che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio e che in effetti
non denunciano nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606,
comma primo, lett. e), cod. proc. pen., il che, secondo il costante orientamento
di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 6, n.

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non convince neanche la parte della motivazione nella quale si afferma che

43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153). Ed invero, a fronte di
una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, e dei
precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, in questa sede, non è
ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse
ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a
ripercorrere l’iter argonnentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la
completezza e la insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili, senza possibilità
di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex

4. D’altronde, il Tribunale ha bene argomentato la ritenuta intraneità del

Brescia nel sodalizio criminale, alla luce di elementi fattuali costituiti dalla
partecipazione dell’indagato a diversi incontri riservati agli aderenti al clan,
avvenuti fra l’altro nell’esercizio commerciale dal medesimo gestito, e dal
contenuto di intercettazioni, emergenze valutate dal Tribunale in modo globale e
coordinato, alla luce di condivisibili massime d’esperienza (pagine 42 e seguenti
dell’ordinanza in verifica già sopra richiamate).
4.1. Per un verso, si deve ribadire come, secondo i consolidati principi

espressi da questa Corte regolatrice, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni
telefoniche intercettate possano certamente

costituire fonte diretta di prova,

senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi
e concordanti e cioè allorchè: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b)
non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all’imputato; c) per il ruolo
ricoperto dagli interlocutori nell’ambito dell’associazione di cui fanno parte, non
vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso
all’altro (Cass. Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398). Ancora, si
è ribadito che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di
conversazioni costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio
valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall’art. 192
comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro
esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno
possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del
disposto dell’art. 192, comma secondo cod. proc. pen. (Cass. Sez. 1, n. 37588
del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842).
4.2. D’altra parte, i Giudici del merito cautelare hanno ben esplicitato, con

argomentazioni puntuali, conformi a logica ed a condivisibili massime
d’esperienza, la ritenuta integrazione dei gravi indizi di colpevolezza in merito al
reato ex art. 416-bis cod. pen.

5

plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Ed invero, tenuto conto dell’ordinario modus operandi delle associazioni per
delinquere di tipo mafioso – che presuppone la sottoposizione a regole rigorose, il
rispetto assoluto del vincolo gerarchico e la segretezza del vincolo associativo -,
non è revocabile in dubbio che la reiterata partecipazione di un soggetto a
riunioni durante le quali siano assunte deliberazioni fondamentali per l’attività
della consorteria criminale costituisca un indice fortemente sintomatico della
partecipazione del medesimo al gruppo criminale, circostanza che, ove
corroborata da ulteriori dati fattuali – quali l’acclarata cointeressenza alla

della cosca emiliana “mafiose” e l’abituale frequentazione con soggetti facenti
parte della compagine associativa -, concorre a formare un quadro indiziario
grave in ordine alla intraneità alla societas scelerís.
5. Ineccepibile è la motivazione svolta sul fronte cautelare.
5.1. Mette conto rammentare come, a

seguito di plurimi scrutini di

costituzionalità e, di recente, dell’intervento legislativo con la novella con L. n.
47/2015, l’ambito della doppia presunzione – di pericolosità, jurís tantum, e di
adeguatezza della sola custodia in carcere, jurís et de jure – prevista dall’art.
275, comma 3, cod. proc. pen. sia stato fortemente ridimensionato e nondimeno
essa continua ad operare nei casi di contestazione – fra gli altri reati – del delitto
di partecipazione ad associazione mafiosa. Come il Giudice delle leggi e la Corte
Europea per i diritti dell’uomo hanno avuto modo di chiarire, rispetto al tale reato
la presunzione deve ritenersi non arbitraria né irrazionale in quanto risponde a
dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula dell’id quod plerumque
accidít, laddove la deroga alle disposizioni di carattere generale in materia segnatamente ai principi di individualizzazione della risposta cautelare e di
extrema ratio della misura carceraria – si giustifica in ragione di una solida legge
statistica, tenuto conto del “coefficiente di pericolosità per le condizioni di base
della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è
connaturato” (C. Cost. n. 450/1995) e del fatto che la carcerazione provvisoria
delle persone accusate del delitto in questione “tende a tagliare i legami esistenti
tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di
minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture
delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti” (Corte
EDU sentenza 6/11/2003, Pantano contro Italia).
5.2.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, allorchè sussistano

gravi indizi di colpevolezza della fattispecie partecipazione ad associazione
mafiosa, in forza della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere,
il giudice è tenuto ad applicare la misura di maggior rigore, salvo che, sulla base
degli elementi acquisiti, non ritenga di poter escludere in radice la sussistenza
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costituzione di un consorzio di imprese teso a realizzare gli interessi economici

delle esigenze cautelari. In particolare, come questo giudice nonnofilattico ha
avuto modo di chiarire, per il partecipe all’associazione di tipo mafioso la
presunzione di pericolosità sociale che, a norma dell’art. 275, comma 3, cod.
proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere, può essere
superata soltanto qualora risulti concretamente dimostrato che l’associato abbia
stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa o che
comunque ve ne sia allontanato (Cass. Sez. 6, n. 32412 del 27/6/2013,
Cosentino, Rv. 255751; Sez. 6, 8 luglio 2011, n. 27685, Mancini Rv. 250360;

contraria, costituita dall’acquisizione di elementi dai quali risulti l’insussistenza
delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono
impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente
dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo
all’organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove
non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la
presunzione di pericolosità (Cass. Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv.
242041; Sez. 2, n. 53675 del 10/12/2014, Costantino, Rv. 261621).
5.3. Il Tribunale bolognese ha fatto buon governo dei sopra delineati principi

laddove ha argomentato, con motivazione completa e coerente, la sussistenza
delle condizioni per mantenere nei confronti di Brescia la misura di maggior
rigore e, soprattutto, l’assenza di elementi per poter affermare che questi abbia
rescisso i legami con la compagine criminale di appartenenza (v. pagina 50
dell’ordinanza).
Tenuto conto delle logiche stringenti di accesso e di appartenenza
all’organizzazione criminale di stampo mafioso, la recisione del pactum sceleris
deve essere provata sulla base di elementi univocamente valutabili in tal senso,
di circostanze di elevato spessore suscettibili di dimostrare in modo obbiettivo e
concreto la presa di distanza dal gruppo criminale.
D’altra parte, corretta è l’affermazione di principio fatta dal Giudice della

cautela in punto di irrilevanza del mero decorso del tempo ai fini del giudizio
cautelare.
Come questo Giudice di legittimità ha già avuto modo di affermare, in tema
di misure cautelari personali, il decorso del tempo dalla commissione del reato
associativo di tipo mafioso, per il quale v’è un contesto di gravità indiziaria,
assume rilievo al fine di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze
cautelari solo se e quando risulti con certezza che la persona sottoposta alle
indagini abbia irreversibilmente reciso i legami con l’organizzazione criminosa di
appartenenza (Cass. Sez. 2, n. 21106 del 27/04/2006, Guerini ed altro, Rv.
234657).
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Sez. 6, 21/10/2010, n. 42922, Lo Cicero, Rv. 248801). Ne deriva che la prova

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma

dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in 1.000,00 euro.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.

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Così deciso in Roma il 8 luglio 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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