Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36696 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36696 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUTO NICOLETTA n. 31/10/1974
avverso l’ordinanza 205/2015 del 20/2/2015 del TRIBUNALE DEL RIESAME
DI NAPOLI
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. MARILIA DI NARDO che
ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
Udito l’avv. GIOVANNI STEFANELLI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Napoli con ordinanza del 3 marzo 2015 dichiarava
la inammissibilità della richiesta di riesame proposta da Muto Nicoletta avverso il
decreto di sequestro preventivo del gip del Tribunale di Napoli del 7 gennaio 2015,
avente ad oggetto un conto corrente bancario intestato alla Muto ma ritenuto, in
realtà, riconducibile alla famiglia Padulo, promotrice di un’associazione finalizzata
al traffico di stupefacenti.
Tale inammissibilità era disposta in quanto, essendo la Muto era terza rispetto
a tale vicenda processuale, pur se iscritta nel registro degli indagati per il reato di
cui all’articolo 648 bis cod. pen., il suo difensore non era munito di procura
speciale.

Data Udienza: 30/06/2015

Contro tale ordinanza Muto Nicoletta propone ricorso a mezzo del proprio
difensore osservando che, essendo pacifico la propria condizione di indagata
medesimo procedimento, “la procura speciale al difensore non era necessaria”.
Il ricorso è fondato per due ragioni.
Innanzitutto lo stesso Tribunale dà atto che la ricorrente è indagata nel
medesimo procedimento, per cui la procura al difensore deve essere conferita ai
sensi dell’art. 96 cod. proc. pen.. Dell’esistenza della procura il tribunale non
discute.

singolo atto e non, invece, alla carenza di una procura riferita al procedimento.
Va allora rammentato che la procura “speciale” di cui deve essere munito il
terzo interessato è quella di cui all’art. 100 cod. proc. pen. e non quella, per i
singoli atti, di cui all’art. 122 cod. proc. pen.:
La procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito
per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro
preventivo non è riconducibile all’istituto previsto dall’art. 122 cod. proc. pen.
riguardante il compimento di singoli atti, ma – secondo le indicazioni desumibili
dall’art. 83 cod. proc. civ., sul quale l’art. 100 cod. proc. pen. è stato modellato deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che
è sufficiente, ai fini della sua validità, l’indicazione del procedimento interessato e
la volontà di nominare il difensore per tale procedimento. (Conf. N. 2901/14, non
mass.) (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 – dep. 22/01/2014, Scino, Rv. 258332)
La “procura speciale” di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato
per proporre riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non richiede
l’adozione di formule sacramentali, purchè da essa emerga la chiara
manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di
svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica
procedura. (Sez. 6, n. 1289 del 12/12/2013 – dep. 14/01/2014, Scino, Rv.
259019) Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio
col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del
generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche
quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali,
ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella
redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in
ordine all’effettiva portata della volontà della parte. (Sez. 3, n. 4676 del
22/10/2014 – dep. 02/02/2015, M, Rv. 262473).
Quindi, alla stregua di quanto ritenuto in fatto nella stessa ordinanza
impugnata che non appare dubitare della esistenza di una procura al difensore,
salvo mancare un espresso conferimento dell’incarico di proporre riesame, il

Poi, l’ordinanza appare far riferimento ad una procura speciale rispetto al

ricorso come presentato era ammissibile sia per il ruolo di indagata nel medesimo
procedimento della Muto che per la adeguatezza formale della procura conferita
per il dato procedimento pur a ritenere la Muto terza interessata non indagato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per il giudizio di
riesame.
Ronn co ì deci o nella camera di consiglio del 30 giugno 2015

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il Presidente
Giaco o Paploni

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