Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36696 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36696 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALENTI EMILIO nato a BRINDISI il 09/07/1992

avverso la sentenza del 06/03/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna di
Valenti Emilio per il delitto di furto in abitazione aggravato.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della
decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato
oltre al fatto che la sentenza impugnata non era stata nemmeno appellata in punto di
responsabilità.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in R

1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo inosservanza della legge penale e vizi
della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità
ed al trattamento sanzionatorio.

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