Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36695 del 30/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 36695 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

D’ANGELO PASQUALE n. 15/10/1970
avverso l’ordinanza 748/2015 del 16/2/2015 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
NAPOLI
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. MARILIA DI NARDO che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa di D’Angelo Pasquale propone ricorso avverso la ordinanza del
Tribunale del Riesame di Napoli del 16 febbraio 2015 che confermava la misura
degli arresti domiciliari disposta dal giudice per le indagini preliminari dello stesso
Tribunale il 7 gennaio 2015 per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata
allo spaccio di stupefacenti. Rileva come, essendogli contestati pochi episodi
indicativi di presunta attività di spaccio, questi non siano in grado di dimostrare la
sua partecipazione alla associazione; inoltre, erroneamente non si è considerata
la possibilità di ritenere sussistere la meno grave ipotesi di cui al 6° comma del
d.p.r. 309/90 e, infine, non vi è stata verifica della attualità delle esigenze
cautela ri .
Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza che per genericità
dei motivi che non tengono conto degli argomenti esposti dal Tribunale del
Riesa me.

Data Udienza: 30/06/2015

Il Tribunale ha correttamente ricostruito il quadro indiziario in ordine
all’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di
stupefacenti, costituita da un nucleo di gestori della attività che utilizzava una rete
di venditori, operanti in una data area sotto il loro controllo, con alternanza delle
attività di vendita e sorveglianza di detta area rispetto al possibile intervento
repressivo della polizia giudiziaria.
Così ricostruite le attività associative, il Tribunale ha poi ampiamente motivato
sulle ragioni per cui le pur numericamente scarse occasioni in cui si accertava la

al gruppo criminale.
Rispetto a tale motivazione le doglianze del ricorrente sono generiche e,
comunque, pongono questioni che in concreto richiederebbero una nuova
valutazione del merito delle prove, preclusa in questa sede.
Quanto ai temi del reato configurabile e della attualità delle esigenze cautelari,
i motivi si limitano alla mera enunciazione del tema senza alcuna specificazione.
In ogni caso la motivazione del provvedimento impugnato giustifica ampiamente
l’inquadramento giuridico della condotta e la affermazione delle attuali esigenze
cautelari.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va equamente
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammi ibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e iella somma di euro 1000 alla cassa delle ammende.
Roma così deci o nella camera di consiglio del 30 giugno 2015
Il Consigliere e tensore

il Presidente

Pierluigi Di St fano

Giaco o Paoloni

concreta operatività del D’Angelo ne dimostravano, comunque, la partecipazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA