Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36695 del 16/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36695 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CIOFFI LUIGI nato a NAPOLI il 22/10/1971
CORCIONE PASQUALE nato a NAPOLI il 14/05/1965

avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia confermava la condanna
di Cioffi Luigi e Corcione Pasquale per il delitto di cui all’art. 474 c.p.

3. Il ricorso del Corcione è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma
1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella
generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla
giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione – che ha esaustivamente
affrontato tutti i punti oggetto di doglianza – il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
Generiche sono altresì le censure avanzate dal Cioffi, atteso che la Corte ha risposto ai motivi
d’appello nei limiti del loro effettivo contenuto, richiamando legittimamente la sentenza di
primo grado in merito ai punti della stessa non attinti con il gravame di merito e dunque
implicitamente rispondendo anche alle censure difensive che non tenevano conto di quanto
accertato dal Tribunale. Meramente assertiva è infine l’obiezione sulla non espressività del
reato per cui si procede in ragione della risalenza dei precedenti dell’imputato.
4.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso,, , Roma il 16 luglio 2018

2.Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, il Cioffi, errata applicazione della
legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione
all’affermazione di responsabilità ed alla mancata esclusione della contestata recidiva, i
medesimi vizi in relazioneal denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, il Corcione.
Con memoria depositata il 28 giugno 2018 il difensore del Cioffi ha ribadito i motivi di ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA