Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36695 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36695 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTFNZA
sul ricorso proposto da:
RESTUCCIA Angelo, nato a Rombiolo (Vv) il 11 s,oltembre 1937;

avverso la sentenza n. 866/12 del Tribi-m!e

Vibo Valentia, pronunziata il 11

dicembre 2012;

letti gli atti di causa, la sentenza impugna’i e i! !-!-

sentita la relazione fatta dal Consigliere D

rso introduttivo;

rra GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto PrnirTn generale Dott. Fulvio BALDI, il
quale ha concluso chiedendo il rigetto del

sentito altresì per il ricorrente l’avv. Giusei ,

‘2UINO, del foro di Vibo Valentia.

Data Udienza: 07/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato, con sentenza del 11 dicembre
2012, Restuccia Angelo alla pena di giustizia in relazione alla violazione dell’art.
256, comma 2, del dlgs n. 152 del 2006, per avere egli, in mancanza della
prescritta autorizzazione, svolto, in località Mesiano di Filandari all’interno di un
terreno in sua disponibilità, attività di raccolta di rifiuti speciali consistenti in
calcinacci, materiale ferroso, carcasse di autoveicoli ed altro, per una quantità
stimabile in alcune decine di tonnellate.

impugnata era viziata in quanto non era chiara la qualità rivestendo la quale egli
era stato condannato, cioè se ciò era avvenuto in quanto legale rappresentante
della Restuccia Costruzioni Spa, come indicato nel capo di imputazione, ovvero in
quanto legale rappresentante della Restuccia Angelo Costruzioni Spa, come invece
risulterebbe dal corpo della motivazione della sentenza in questione.
Deduceva, altresì, il ricorrente la inadeguatezza della motivazione della
sentenza, non idonea a consentire un controllo della congruità della decisione
assunta, nella parte in cui gli era stata negata la concessione delle attenuanti
generiche sulla sola base dei molteplici precedenti penali, senza che ne fosse
stata indagata la natura, il numero e l’epoca di commissione.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultati manifestamente infondati i motivi posti a suo
sostegno, deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.
Quanto al primo motivo di impugnazione osserva la Corte che, al di là
della qualificazione da attribuirsi al prevenuto, non vi è alcun dubbio, né il
Restuccia ne ha prospettati, sulla identificazione personale dell’attuale imputato
con colui che, avendo la disponibilità del fondo ubicato in località Mesiano del
Comune di Filandari, aveva operato nel senso di accumulare i rifiuti speciali di
cui al capo di imputazione.
Nessuna violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. è ravvisabile
nella impugnata sentenza, posto che il fatto per il quale il Restuccia è stato
condannato non differisce rispetto al fatto per il quale il medesimo è stato
invitato a rispondere di fronte agli organi della giustizia penale, non potendosi
ritenere elemento integrativo del fatto a lui personalmente contestato, che
attiene alla violazione dell’art. 256, comma 2, del dlgs n. 152 del 2006, la veste
che egli avrebbe rivestito nel compiere la condotta in questione.
In ogni caso l’apparente distonia segnalata dal ricorrente fra il capo di
imputazione – nel quale il Restuccia è indicato quale legale rappresentante della
Restuccia Costruzioni Spa – e il testo della sentenza – ove si richiama la
2

Ha proposto ricorso per cassazione il Restuccia deducendo che la sentenza

Restuccia Angelo Costruzioni Spa – oltre ad essere con tutta verosimiglianza
frutto di un mero errore di trascrizione, non ha portato alcuna limitazione del
diritto di difesa del ricorrente che, infatti, non segnala neppure in sede di
ricorso per cassazione l’esistenza né di due distinte compagini sociali
rispondenti a tali due denominazioni né, tantomeno, l’esistenza di soggetti
diversi da lui che possano avere compiuto, eventualmente in qualità diversa da
quella attribuitagli nel capo di imputazione. la condotta a lui ascritta.
Non miglior fortuna merita il secondo motivo di impugnazione, ove è

concedibilità delle attenuanti generiche in considerazione del corredo penale già
gravante sul Restuccia.
A tal proposito basti dire, richiamando un consolidato principio
giurisprudenziale, tuttora condiviso, che il giudice nell’esercizio del suo potere
discrezionale può legittimamente negare le attenuanti generiche valorizzando il
riferimento ai precedenti penali dell’imputato (Corte di cassazione Sezione VI
penale, 29 novembre 2013, n. 47537).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma, che si stima equo determinare in euro 1000,00, in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2014
Il Consigliere stensore

Il Presidente

censurata la motivazione della sentenza nella parte in cui si nega la

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