Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36694 del 30/06/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36694 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PADULO EUGENIO n. 18/2/1961
avverso l’ordinanza 848/2015 del 20/2/2015 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI NAPOLI
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. MARILIA DI NARDO
che ha concluso chiedendo il rigetto
Udito l’ avv. GIOVANNI STEFANELLI che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza del 20 febbraio 2015, ha
confermato la misura della custodia in carcere disposta dal gip del Tribunale di
Napoli il 7 gennaio 2015 nei confronti, tra gli altri, di Padulo Eugenio, per il reato
di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante nel comune di
Caivano, per il concorso nella detenzione di numerose armi anche da guerra, per
la corruzione di un agente di polizia penitenziaria per la introduzione in carcere di
beni di consumo a proprio uso.
Il Tribunale rispondeva innanzitutto alle contestazioni della difesa in tema di
utilizzabilità delle intercettazioni ed in particolare in ordine alla presunta carenza
Data Udienza: 30/06/2015
di urgenza dei provvedimenti del PM. Esaminava, poi, gli indizi a carico, costituiti
dalle intercettazioni ambientali in carcere in cui il ricorrente veniva interpellato per
le attività del gruppo criminale. Nel contesto di questi colloqui emergevano anche
indicazioni specifiche, secondo il Tribunale, relative alla gestione delle armi in
contestazione, armi a disposizione del gruppo criminale, ed alla corruzione di un
agente di polizia penitenziaria per ottenere l’ingresso in carcere dei beni di
consumo già citati.
Padulo Eugenio propone ricorso con atto a firma del difensore. Con unico
–
ribadisce l’eccezione di carenza della motivazione sulla urgenza dei decreti
di intercettazione emessi dal pubblico ministero ritenendo inadeguata la
motivazione del tribunale, unica e cumulativa per tutti i decreti.
– Svolge osservazioni in ordine al merito della gravità indiziaria ritenendo
inadeguata la motivazione e, soprattutto, non emergendo dalle intercettazioni
elementi significativi della responsabilità. I dialoghi utilizzati sono in realtà meri
commenti. Osserva, ancora, come non risultino condotte di istigazione a
delinquere bensì un atteggiamento di mera connivenza.
–
Non vi è motivazione specifica su due capi di imputazione, 8) e 9), nonché
sulla applicazione della aggravante di mafia rispetto al reato di armi.
– La motivazione in tema di esigenze cautelari è insoddisfacente.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è manifestamente generico in quanto non affronta in alcun
modo le ampie argomentazioni con le quali il Tribunale del riesame, in applicazione
dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha confermato la regolarità
dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni.
Il secondo motivo è inammissibile perché investe temi relativi alle valutazioni
di competenza esclusiva del giudice di merito, proponendo una lettura alternativa
del materiale indiziario e svolgendo una generica contestazione delle conclusioni
cui è giunto il Tribunale.
Quanto alla presunta carenza di motivazione su due capi di imputazione e sul
tema della aggravante, va considerato che la motivazione del tribunale è
complessivamente esaustiva per quanto riguarda la valutazione della complessiva
vicenda sotto il profilo della gravità indiziaria; quindi, la necessità di motivazione
più specifica su due capi di imputazione e sulla aggravante, giustificate dalla
complessiva motivazione, doveva derivare da eventuali deduzioni puntuali della
difesa, deduzioni che non risulta esservi state.
In ordine alla ultima questione, in tema di esigenze cautelari, aldilà di essere
prospettate questioni non proponibili in questa sede perché lo stesso ricorrente
ampio motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione:
discute non di vizio deducibile di motivazione ma di mera insufficienza, si tratta di
argomentazioni palesemente generiche.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento le spese del
procedimento. Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell’articolo 94 comma
1/ter disp. di at azione CPP.
ciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2015
(
‘l
‘ r’lir…estensore
il Cons*
il Presidente
Pierlui. rii
Giacomo •aoloni
r
no
Roma co