Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36694 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36694 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAKRO IBRAHIM nato a LATTAQUIE( SIRIA) il 01/01/1969

avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la condanna
di Bakro Ibrahim per i reati di lesioni aggravate e di danneggiamento aggravato.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. Quanto alla
legittima difesa, correttamente la Corte ha escluso l’esimente rilevando come l’imputato si
fosse volontariamente posto nella situazione di pericolo venendo a litigio con il suo avversario,
argomentazione assorbente rispetto ai rilievi svolti dalla difesa con il gravame di merito,
mentre irrilevante rimane la circostanza che la teste oculare dei fatti non abbia saputo riferire
chi tra i due contendenti abbia per primo fatto ricorso alla violenza. Con riguardo al
volontarietà del danneggiamento il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della
sentenza, che, nel rispondere ad analogo rilievo svolto con i motivi d’appello, ha fatto
riferimento alla testimonianza di uno degli operanti, nemmeno considerata nel ricorso. Del
tutto generiche e versate in fatto risultano infine le doglianze proposte in merito al trattamento
sanzionatorio.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/0O).
Così deciso in Rom

6 luglio 2018

estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo erronea applicazione della legge
penale in merito all’esclusione dello stato di legittima difesa, alla ritenuta volontarietà del
danneggiamento ed alla conferma del trattamento sanzionatorio.

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