Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36693 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36693 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAMBIASE ANTONIO N. IL 03/06/1958
avverso l’ordinanza n. 2030/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
16/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;

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Data Udienza: 30/06/2015

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Ritenuto in fatto
1.11 Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha confermato il 16 aprile 2015
l’ordinanza 9 marzo 2015 con la quale il giudice per le indagini preliminari ha applicato la
misura di custodia in carcere nei confronti di Antonio Lambiase indagato per il delitto di
partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Il giudice del riesame – premesso che il giudice per le indagini preliminari ha adottato
un provvedimento impositivo ampiamente descrittivo degli elementi posti a fondamento della

a sostenere l’esistenza dell’accusa – ritiene che nel corso dell’attività investigativa sono stati
acquisiti elementi di significativa importanza; attività investigativa essenzialmente svolta con
pedinamenti, utilizzo di intercettazioni telefoniche nonché con servizi di posizionamento attivo
sull’utenza cellulare di Emilio Sicurezza. Sono così emersi contatti periodici che Emilio
Sicurezza intratteneva con alcuni complici, tra i quali tali “Franco” e “Raffaele”, identificati, il
primo, nel fratello di Antonio Lambiase – già arrestato con Emilio Sicurezza il 20 maggio 2007
per essere stati entrambi colti in possesso di 210 kg di sostanza stupefacente – e, l’altro,
Raffaele Di Bernardo, arrestato, unitamente al fratello Leonardo, all’esito dell’indagine che ha
portato all’arresto anche di Antonio Lambiase.
L’attività investigativa svolta ha consentito di accertare l’esistenza di un’organizzazione
dedita al traffico di ingenti quantità di cocaina e hashish, importata dalla Spagna e poi
distribuita nell’ambito del territorio campano e, in particolare, in Napoli e altri centri limitrofi.
Nel corso dell’attività investigativa e, in particolare, all’esito di pedinamenti e da intensi
contatti tra i vari soggetti intercettati, sono stati sequestrati quantitativi di stupefacente ed è
emerso un quadro indiziario che dà consistenza all’ipotesi accusatoria relativa alla sussistenza
di stabili canali di rifornimento di stupefacente, di serialità degli acquisti e di cessioni nonché di
costante disponibilità di mezzi e danaro per gli acquisti di droga all’estero.
Dalle intercettazioni è risultato che Antonio Lambiase, ad avviso del giudice del riesame,
aveva contatti, oltre che con il fratello Francesco, anche con altri associati nonché, in
particolare, con altri acquirenti di stupefacente dai quali doveva essere riscosso il pagamento
delle forniture effettuate.
È emerso altresì che Antonio Lambiare è addetto alla fase di recupero dei crediti delle
diverse cessioni di stupefacente. Le intercettazioni e altre attività di investigazione dimostrano
inoltre i contatti periodici di Antonio Lambiase con altri soggetti appartenenti al gruppo,
sottoposti agli arresti domiciliari.
Per il giudice del riesame, ciò che dimostra l’appartenenza al gruppo di Antonio
Lambiase sono i contatti con gli altri associati e l’utilizzo del comune linguaggio criptico.
Quanto al profilo cautelare, l’ordinanza impugnata rileva che la stabilità della condotta e
le modalità di esercizio sono sintomatiche di particolare pericolosità e abitualità nel settore
criminale di traffico di stupefacenti e consentono di affermare un concreto pericolo di
reiterazione dei reati. Ciò rende adeguata la custodia in carcere e la richiesta subordinata di

sussistenza dell’ipotesi associativa ascritta ad Antonio Lambiase e ne ha dimostrato la idoneità

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arresti domiciliare in Varese, si legge nell’ordinanza impugnata, non elide il pericolo dì
reiterazione, poiché la delocalizzazione in Lombardia, tenuto conto di quanto emerso
dall’attività investigativa circa l’ambito di operatività dell’organizzazione, si rende anch’essa
inidonea a soddisfare le esigenze concrete da tutelare.
2.La difesa deduce:
2.1.Nullità dell’ordinanza per vizio di motivazione in relazione all’art.125, coma 3, c.p.p.
Per il ricorrente, l’ordinanza impugnata è nulla perché la motivazione è soltanto

2.2. Nullità dell’ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli
artt.110 c.p. e 74 dpr n.309 del 1990Non è delineata l’esistenza di una struttura associativa,
poiché è delineata soltanto dalla pluralità degli episodi contestati, come descritto a pagina 5
dell’ordinanza.
Ciò rende manifesta la violazione di legge e il vizio di motivazione, poiché la
giurisprudenza si è espressa nel senso contrario, richiedendo anche per la contestazione
cautelare l’indicazione di uno stabile apparato organizzativo, distinto dalle singole attività
criminose.
Nel nostro caso, vi è l’assoluta mancanza di un vincolo associativo stabile, di una
struttura gerarchicamente organizzata nonché di un comune obiettivo illecito; inoltre, la
brevità dell’arco temporale entro cui si collocano le condotte criminose ascritte agli indagati
non sono indice dell’esitenza di un gruppo associativo.
Le intercettazioni sono state effettuate tra il 2012 e il 2013 e non vi è un accordo che
possa andare oltre l’esistenza di concorso di persone, ma non di una entità autonoma.
La motivazione è apparente, poiché a fronte delle specifiche contestazioni difensive,
effettuate con una memoria difensiva depositata all’udienza camerale, non vi è stata una mera
indicazione generica riferita soltanto al mero linguaggio criptico. Risposte che non giustificano
le perplessità avanzate dalla difesa.
2.3.Nullità dell’ordinanza per vizio di motivazione in relazione al reato associativo.
Il tribunale richiama quanto già esposto nell’ordinanza genetica, trascurando del tutto le
argomentazioni difensive e il contributo dichiarativo offerto da Lambiase in sede di
interrogatorio di garanzia, senza spiegare quale sia stata la condotta dell’indagato nel
contesto associativo. Non gli è stato contestato un ruolo e non gli sono stati ascritti reati fine.
Quanto all’episodio indicato al punto 4, Lambiase ha spiegato che si è trattato di un
recupero di un credito per la vendita di autovettura.
Le dichiarazioni dell’indagato, pur coerenti e specifiche, non sono state affatto
considerate nel provvedimento impugnato. Peraltro, non vi è alcuna spiegazione delle ragioni
per le quali si è escluso che il credito vantato fosse del tutto lecito, trascurando anche quanto
riportato nell’ordinanza genetica circa il recupero del credito. Tale circostanza dà fondamento
alla tesi difensiva, non essendo emerso che il recupero di circa diecimila euro sia collegato a
una attività illecita. Inoltre, è il giudice per le indagini preliminari ad escludere che, per le

apparente e riporta formule di stile non collegata a fatti concreti.

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cessioni di droga avvenute sino al 6 luglio, non vi è prova.
Se non vi è prova che il debito di Rinaldi sia collegabile all’attività di spaccio, non si può
ritenere che Lambiase abbia agito per il gruppo criminale. Non vi è, dunque, alcun elemento
che possa escludere che l’indagato abbia detto il vero.
Peraltro, si tratterebbe comunque di un unico episodio che non può rientrare in un
contesto associativo, poiché manca l’affectio societatis.
Non si è considerato che le condotte ascritte a Lambiase sono del tutto estemporanee

Quanto alla circostanza che l’auto sarebbe stata utilizzata per viaggi in Spagna, non vi è
stato alcun accertamento. Lambiase in quel periodo ha utilizzato l’auto per un uso privato
quale quello di far visita ad alcuni parenti al nord Italia.
Non risultano accertati altri elementi relativi alla ridistribuzione dì utili o comunque
rapporti con altri presunti correi.
Non si spiegano le ragioni per le quali dal contenuto delle conversazioni intercettate
possa essere dato altro significato lecito, mancando ogni elemento che possa dare concretezza
alla partecipazione all’organizzazione associativa.
2.4. Nullità per la violazione di legge in ordine all’art.4 della legge n. 146 del 2006.
La transnazionalitè richiede che il reato sia stato commesso in più Stati e di ciò non vi è
prova negli atti. Dalle indagini risulta che i reati, nella loro essenzialità, siano stati commessi in
Italia.
2.5. Nullità dell’ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli
artt.274 e 275 c.p.p.
Non vi è stata alcuna analisi sull’adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria
applicata, se non attraverso un generico rinvio alla gravità della condotta degli associati.
Non vi è stato una adeguata considerazione della richiesta di applicazione degli arresti
domiciliari, in una località al di fuori della Regione Campania e in un contesto diverso da quello
in cui sarebbero stati commessi i reati.
Anche qui, il riferimento è alla gravità dei reati che di per sé , stando a quanto
affermato dalla Corte costituzionale, non sufficiente a giustificare l’applicazione della custodia
in carcere.
Lambiase ha un solo precedente non specifico ed è inserito in un contesto famigliare e
socio lavorativo del tutto regolare, contesto sul quale non vi è alcun cenno in motivazione.
Si allegano, infine, le note difensive poste all’attenzione del Tribunale dei riesame.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è infondato.
L’impostazione dell’ipotesi d’accusa, ritenuta dal giudice del riesame riscontrata in base a
quanto è emerso dalle indagini, come già si è in sintesi descritto in narrativa, L’attività
investigativa svolta ha consentito di accertare l’esistenza di una organizzazione dedita al
traffico di ingenti quantità di cocaina e hashish, importata dalla Spagna e poi distribuita

e prive di ogni collegamento con l’organizzazione.

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nell’ambito del territorio campano e in particolare Napoli e altri centri limitrofi.
Nel corso dell’attività investigativa e, in particolare, all’esito di pedinamenti e da intensi
contatti tra i vari soggetti intercettati, sono stati sequestrati quantitativi di stupefacente ed è
emerso un quadro indiziario che da consistenza all’ipotesi accusatoria di stabili canali di
rifornimento di stupefacente, la serialità degli acquisti e di cessioni, la costante disponibilità di
mezzi e danaro per gli acquisti di droga all’estero.
Il tenore delle conversazioni intercettate, il cui linguaggio “criptico” è utilizzato di regola da
persone sottoposte a indagini, è inequivoco per i contatti che Antonio lambiase ha, oltre che

riscosso il pagamento e con altri che fanno soggetti inseriti nel contesto criminale.
Le indagini, sviluppate anche attraverso pedinamenti, avrebbero consentito di accertare
che Antonio Lambiate è addetto alla fase di recupero dei crediti delle diverse cessioni di
stupefacente.
Quanto delineato dal giudice del riesame costituisce il nucleo centrale di un’organizzazione
criminale la cui affectio societatis, che non può che caratterizzarsi per i concreti e nunivoci
comportamenti, emerge dai pressoché quotidiani incontri, contatti telefonici e ritiro di danaro,
con alta probabilità ricevuto a titolo di pagamento di forniture periodi di stupefacenti.
Un quadro complessivo che dà ampiamente conto dell’accusa formulata e dell’esistenza di
attività di commercio di stupefacenti, i cui elementi sono tratti anche da sequestri di
stupefacente in varie occasioni effettuate, svolta con metodo e contatti capillari con altri
soggetti investiti di diversi e specifici compiti.
La completezza che caratterizzata l’ordinanza del giudice del riesame, si consolida per lo
specifico richiamo agli elementi delle complessive indagini dalle quali emerge la penetrante
operatività nel “territorio” dell’associazione dedita alla commercializzazione di sostanze
stupefacenti
Il giudice che ha adottato il provvedimento genetico e il Tribunale del riesame, che ha
verificato la completezza dell’analisi compiuta, ritengono entrambi corretta l’accusa ipotizzata,
fondata sulla esistenza di un cosciente e volontario contributo a un “gruppo organizzato”;
elemento che caratterizza la tipica condotta di partecipazione associativa e dà consistenza
all’esistenza di “episodi” riconducibili a finalità comuni.
In conclusione, la complessiva prognosi indiziaria è stata correttamente sviluppata, in
termini del tutto coerenti con gli elencati dati indiziari.
Quanto censurato dalla difesa circa la mancata considerazione del contenuto delle
memorie presentate in sede di trattazione del riesame, va posto in rilevo che la risposta a esse
va individuata nella complessiva ricostruzione effettuata dal giudice del riesame che, con
proprio apprezzamento critico, ha condiviso l’impostazione accusatoria nei termini descritti
nell’ordinanza genetica.

con il fratello Francesco, anche con altri acquirenti di stupefacente dai quali deve essere

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2. Infine quanto all’aggravante della “transnazionalità”, vi è una chiara definizione delle
condotte richieste per la sua configurabilità, rispetto alle quali le censure si risolvono in mere
rilievi di merito privi di ogni rilievo in sede di legittimità.
3.Quanto alle esigenze cautelari, va rilevato che Antonio Lambiase è agli arresti domiciliari
dal 12 giugno 2015, e la custodia in carcere ab origine disposta ben si giustificava con le
argomentazioni poste a fondamento dal giudice cautelare e dal Tribunale del riesame, che ne
ha condiviso le ragioni poste a fondamento.

condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2015.

4.11 ricorso va, dunque, rigettato e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va

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