Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36693 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36693 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUCHERINI CARLO nato a CITTA’ DI CASTELLO il 22/09/1968

avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Perugia confermava ai soli effetti
civili la condanna di Lucherini Carlo per i reati di violazione di domicilio, lesioni volontarie,
violenza privata, minaccia aggravata e furto, contestualmente dichiarando gli stessi estinti per
prescrizione agli effetti penali.

3. Il ricorso é inammissibile, atteso che con il gravame di merito il ricorrente non aveva
proposto specifiche doglianze in relazione alle statuizioni civili, ma solo con riguardo al loro
presupposto e cioè alla responsabilità dell’imputato, sulla quale la sentenza ha fornito
adeguata motivazione con la quale l’impugnazione sostanzialmente non si è confrontato.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2.000,00.
Così deciso in Roy. il 16 luglio 2018
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– TA11
IN CANCELLERIA

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2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizi della motivazione in merito alla
conferma delle statuizioni civili.

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