Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36691 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36691 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

Data Udienza: 30/06/2015

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SGARRA ANGELA n. 9/3/1955
avverso il decreto 2/2015 del 19/2/2015 della CORTE DI APPELLO DI BARI
visti gli atti, il decreto ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott.
ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del
decreto e, qualificato il ricorso come opposizione, la trasmissione degli atti al
Tribunale di Bari per il relativo giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Bari il 19/2/2015 ha rigettato la impugnazione proposta
da Sgarra Angela avverso il provvedimento del Tribunale di Bari del 8/10/2014
che rigettava l’ istanza di revoca della confisca di un fondo rustico disposta con
decreto del 19/12/1995 dal Tribunale di Bari nei confronti di Albano Matteo e della
terza interessata D’Addato Angela.
Sgarra Angela, quale titolare della Silvano Plast, aveva acquistato il fondo con
atto del 9/5/1997 dall’Immobile Service che a sua volta aveva acquistato il bene
dalla D’Addato Angela il 2/1/1995.
Sgarra Angela propone ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione
di legge osservando che alla data della confisca di prevenzione il bene era già stato
ceduto dalla D’Addato. Il terzo acquirente, inoltre, non era stato chiamato a
partecipare al procedimento.

_

Il procuratore generale presso questa sede chiede l’annullamento con rinvio
del decreto impugnato e la trasmissione al Tribunale di Bari in funzione di giudice
dell’esecuzione.
La ricorrente ha presentato memoria e parere tecnico.

Va condiviso l’argomento del procuratore generale secondo il quale il
provvedimento del tribunale non era appellabile dovendosi utilizzare l’istituto della
revoca di cui all’art. 7 L.1423/1956. La parte era quindi tutelata con la decisione
de plano del giudice dell’esecuzione ed il reclamo al Tribunale.
Quindi, la ricorrente aveva diritto ad una seconda valutazione di merito da
parte del Tribunale, che non vi è stata. Il ricorso, quindi, deve essere qualificato
come opposizione e trasmesso al giudice competente.
P.Q.M.
Qualifi ato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale • i Bari

4, ione misure di prevenzione per il relativo giudizio.

Rom così d • so nella camera di consiglio del 30 giugno 2015
Il C

PI

stensore
efano

il Presid te
Giacom Paoldni

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