Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36691 del 16/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36691 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORELLO EMANUELE nato a RIBERA il 21/11/1987
avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
Data Udienza: 16/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di
Venezia che aveva condannato Morello Emanuele per il reato di cui all’art.495 c.p.;
all’affermazione di responsabilità
Ritenuto che:
– il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, data
la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270,
Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018
Il Consiglier
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– propone ricorso l’imputato, personalmente, deducendo vizi motivazionali quanto