Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3669 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3669 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIVA ROBERTO N. IL 09/12/1959
avverso la sentenza n. 20/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
06/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per il yttAAJILLA AttuAto é fflum. ,04,41,03
0.4-4e.rí L t cm&

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 6.2.2013 la Corte di appello di Trieste – a seguito di
gravame interposto dall’imputato PIVA Roberto avverso la sentenza
emessa in data 8.3.2011 dal Tribunale di Udine – ha confermato detta
sentenza con la quale l’imputato è stato riconosciuto colpevole di due
reati di cui all’art. 71 I.n. 685 del 1975 entrambi aggravati dal numero di

prevalenti all’aggravante contestata, e condannato a pena di giustizia
per fatti commessi «per alcuni mesi a partire dal settembre 1988».
2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore
deducendo:
2.1.erronea applicazione degli artt. 157,160 e 161 c.p.
2.2.inosservanza dell’art. 69 commi 2 e 4 c.p.
2.3.manifesta illogicità della sentenza in relazione alla determinazione della
data di prescrizione dei reati.
In particolare, il ricorrente censura la sentenza di appello che avrebbe
erroneamente individuato la data di prescrizione dei reati nel dicembre
2013, laddove essa – sulla base della concessa prevalenza delle
attenuanti generiche sull’unica aggravante contestata e considerati i
pacifici periodi di sospensione – doveva , invece, individuarsi alla data
del 11.3.2010 comportando la conseguente declaratoria di estinzione.
3. Il ricorso è fondato.
4. Ai fini dell’individuazione del termine di prescrizione di un reato occorre
avere riguardo alla fattispecie criminosa nella sua concreta e specifica
configurazione finale così come accertata e descritta dal giudice in
sentenza a seguito dell’applicazione delle circostanze attenuanti ed
aggravanti (Sez. 2, Sentenza n. 5354 del 15/04/1997 Rv. 208064
Imputato: Castagna).
5. La sentenza impugnata ha erroneamente rigettato la eccezione di
prescrizione formulata dalla difesa richiamando – da un lato – il
ragionamento espresso dal giudice di prime cure che individuava come
più favorevole il regime della prescrizione previgente ( termine ordinario
di quindici anni, aumentato della metà per effetto degli atti interruttivi
nonchè dei pacifici periodi di sospensione pari complessivamente ad anni
due mesi sei e gg. otto, giungendo ad individuare lo spirare del termine
al dicembre 2013); d’altro lato, considerando l’attuale sistema di calcolo
che, partendo dalla considerazione dell’aggravante speciale, avrebbe

persone ex art. 74 n. 2 I.n. 685/75, riconosciute le attenuanti generiche

portato il termine di ventidue anni e sei mesi soggetto all’aumento di un
quarto ed all’aggiunta del periodo di sospensione citato, quindi, ad un
termine assai più lontano nel tempo.
6. Nella specie il regime più favorevole è quello attualmente vigente che
comporta, rispetto alla previgente previsione, un minore aumento per il
calcolo del periodo prescrizionale massimo ( un quarto , anziché la
metà). L’ipotesi di reato per la quale si è proceduto era punita con la
reclusione da quattro a quindici anni, cosicchè il termine prescrizionale

aumento di un quarto ai sensi dell’attuale art. 161 co. 2 c.p. – è quello
di diciotto anni e nove mesi al quale va aggiunto l’ incontestato periodo
di anni due mesi sei e gg. 20 dovuto alle sospensioni. Quindi, tenendo
conto della contestazione che fissa la data di commissione del fatto «
per alcuni mesi a partire dal settembre 1988» e, quindi, secondo una
interpretazione improntata al «favor rei», facendo decorrere la
prescrizione dal 1 dicembre 1988 , aggiungendosi il periodo di
prescrizione massima individuato in 18 anni e 9 mesi si giunge al
31.8.2007 e aggiungendosi il complessivo periodo di sospensione del
decorso del termine prescrizionale pari a 2 anni, 6 mesi ed 8 gg. si
giunge alla data del 8.3.2010, anteriore alla sentenza di primo grado,
nella quale la prescrizione è spirata.
7. La sentenza, va pertanto annullata senza rinvio essendo il reato estinto
per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, 9.1.2014.

ordinario è di anni quindici , e quello massimo – ottenuto con l’

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