Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36689 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36689 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZI ALESSANDRO N. IL 20/10/1966
avverso la sentenza n. 8302/2014 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
16/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
lette/site le conclusioni del PG Dott. FOIA.~10 Sc ixit,oCk-CdefUt

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Data Udienza: 30/06/2015

Ritenuto in fatto
1.Alessandoro Mazzi, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione
contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Venezia gli ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni due di
reclusione per corruzione propria continuata, rivelazione di segreti d’ufficio nonché per di
fatture per operazioni inesistenti.
2.11 ricorrente deduce la violazione degli artt. 157, 160, 3 161 c.p. in relazione all’art. 129
c.p.p., poiché il giudice dell’udienza preliminare ha omesso di dichiarare estinti per prescrizione

per operazioni inesistenti, senza che fossero intervenuti eventi interruttivi, ad eccezione della
custodia cautelare.
Il ricorrente pone in rilevo che questa Corte si è espressa nel senso che la richiesta di
applicazione della pena non costituisce rinuncia alla prescrizione, presupponendo quest’ultima
una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti (Sez. III, 4
marzo 2010, n. 14331).
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che la
prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può
essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l’adesione all’accordo tra le partì
rappresenta una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla causa estintiva (Sez. IV,
30 settembre 2014,dep. 12 dicembre 2014, n. 51792;Sez. III, 5 luglio 2012,dep. 7 gennaio
2013, n.207; Sez. II, 6 dicembre 2011,dep. 22 dicembre 2011, n. 47940; Sez. V, 12 ottobre
2010,dep. 22 dicembre 2010, n. 45023; Sez. V, 25 novembre 2009,dep. 22 febbraio 2010, n.
7021).
Pertanto, questa Corte, come appena rammentato, ritiene che la formulazione di una
concorde richiesta di pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., vale quale rinuncia espressa alla
prescrizione.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e va, dunque, dichiarato di inammissibile con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro 1.500,00
a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali della somma dì Euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2015.

i reati indicati nei capi nn. 17 e 20 relativi a dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture

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