Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36689 del 15/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36689 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
CHAMLE ABID N. IL 03/06/1986
avverso l’ordinanza n. 131/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
22/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C–A
G-o L(D
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Data Udienza: 15/07/2013

N.5745/13-RUOLO N.12 C.C.N.P.(2308)

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 22 gennaio 2013 il Tribunale di Roma, quale giudice
dell’esecuzione, ha respinto l’istanza con cui il P.M. in sede ha chiesto la revoca
della sospensione condizionale della pena di mesi 4 di reclusione ed C 120.00 di
multa, concessa a CHAMLE Abid con sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 23
maggio 2005, irrevocabile il 12 giugno 2005 per furto aggravato commesso il 22

2.Secondo il Tribunale la successiva sentenza emessa nei confronti del CHMLE
dal Tribunale di Roma il 30 luglio 2005, irrevocabile il 1 ottobre 2006, di sua
condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di
furto aggravato, commesso il 27 o 29 luglio 2005, non poteva far luogo alla
chiesta revoca del beneficio anzidetto, in quanto il beneficio della sospensione
condizionale della pena era stato concesso con tale ultima sentenza avendo
tenuto conto dei suoi precedenti dattiloscopici e comunque in considerazione
dell’effetto deterrente della sentenza, si che, ai sensi dell’art. 164 comma 4 cod.
pen., era da ritenere che il giudice avesse voluto concedere all’imputato un
secondo beneficio, il che era consentito, in quanto la somma delle due pene
rimaneva nell’ambito dei due anni.
Il Tribunale ha altresì rilevato che, successivamente a detta sentenza del 30
luglio 2005, irrevocabile il 1 ottobre 2006, il CHAMLE aveva commesso nel
quinquennio successivo altri reati puniti con due sentenze, di cui una emessa dal
Tribunale di Roma il 28 settembre 2007, irrevocabile il 26 gennaio 2008 per un
furto aggravato commesso il 22 dicembre 2006; un’altra emessa dal Tribunale di
Roma il 17 ottobre 2006, irrevocabile il 2 novembre 2009 per un furto aggravato
commesso il 12 settembre 2006.
Ha pertanto revocato solo il beneficio della sospensione condizionale della pena
concesso allo CHAMLE con la citata sentenza del 30 luglio 2005, nonché con la
sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 7 febbraio 2006, irrevocabile il 20
giugno 2006, per un furto aggravato commesso il 6 luglio 2005.

3.Avverso detta ordinanza del Tribunale di Roma ricorre per cassazione il P.M.
del Tribunale di Roma, deducendo erronea applicazione della legge penale, con
riferimento al rigetto della revoca della sospensione condizionale della pena
concessa a CHAMLE Abid con sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 23
maggio 2005, irrevocabile il 12 giugno 2005 per furto aggravato commesso il 22
maggio 2005.
i

maggio 2005.

Ha rilevato come anche il beneficio della sospensione condizionale della pena
concesso con detta sentenza era da revocare, in quanto con la sentenza emessa
dal Tribunale di Roma il 17 ottobre 2006, irrevocabile il 2 novembre 2009 per un
furto aggravato commesso il 12 settembre 2006, non era stata applicata la
sospensione condizionale della pena, si che, con riferimento a tale ultima
sentenza, non era operativa la disposizione di cui all’art. 164 comma 4 cod. pen.,
che consentiva di concedere un secondo beneficio sospensivo qualora la somma

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto dal P.M. di Roma è fondato.
2.Come esattamente dal medesimo rilevato, anche il beneficio della sospensione
condizionale della pena, concesso a CHAMLE Abid con la sentenza emessa dal
Tribunale di Roma il 23 maggio 2005, irrevocabile il 12 giugno 2005 per furto
aggravato commesso il 22 maggio 2005 andava revocato, atteso che il CHAMLE,
nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato di detta sentenza e cioè il
12 settembre 2006, aveva commesso un reato di furto aggravato, da qualificare
quale reato della stessa specie, per il quale il Tribunale di Roma aveva emesso
sentenza in data 17 ottobre 2006, irrevocabile il 2 novembre 2009 senza
l’applicazione della sospensione condizionale della pena.

3.Da quanto sopra consegue la revoca del beneficio concesso con la sentenza del
23 maggio 2005, non essendo applicabile alla fattispecie la regola di cui all’art.
164 comma 4 cod. pen., a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene
inflitte con le due sentenze rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del
beneficio, atteso che la valutazione della meritevolezza a detto fine compete
unicamente al giudice della cognizione (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 8465 del
27/1/2009, P.M. in proc. Safranovych).

4.L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, per tale ultimo
aspetto, potendosi direttamente disporre, ex art. 620 lettera I) cod. proc. pen., la
revoca della sospensione condizionale della pena concessa a CHAMLE Abid con la
sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 23 maggio 2005, irrevocabile il 12
giugno 2005 per furto aggravato commesso il 22 maggio 2005.

M >.. r!iI .
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente alla omessa revoca
del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza
2

delle due pene fosse rimasto entro il limite dei due anni.

del 23 maggio 2005 dal Tribunale monocratico di Roma (irrevocabile il 12 giugno
2005) e, per l’effetto, revoca il suddetto beneficio.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

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Così deciso il 15 luglio 2013.

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IL PRESIDENTE
Severo Chieffi

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