Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36688 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36688 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE VITA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 03/07/1981

avverso la sentenza del 19/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna
di De Vita Giuseppe per il delitto di spendita di banconote contraffatte.

3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondate sono innanzi tutto le censure del
ricorrente in merito alla configurazione dell’elemento soggettivo del reato, posto che il De Vita
è stato condannato per la spendita delle banconote contraffatte e non per la mera detenzione
delle medesime, mentre il dolo specifico evocato dal ricorrente è riferito dall’art. 455 c.p.
esclusivamente a tale ultima condotta. Generiche sono comunque le doglianze relative alla
consapevolezza da parte dell’imputato della falsità delle banconote, posto che la Corte
territoriale non l’ha desunta soltanto dal loro posizionamento al momento della consegna, ma
altresì dal repentino allontanamento dell’imputato, argomentazione quest’ultima non confutata
dal ricorrente. Alcuna contraddittorietà rivela infine la sentenza nel suo sviluppo
argomentativo, giacchè l’inverosimiglianza dell’ipotesi che l’imputato abbia a sua volta ricevuto
le banconote senza accorgersi della loro falsità è stata logicamente riferita dalla Corte sia alla
sua accentuata attenzione e perizia nel riconoscere i falsi in ragione della sua attività, sia in
forza del fatto che le banconote avevano tutte lo stesso numero di serie, a prescindere dalla
loro fattura.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Rom il 16 luglio 2018

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo errata applicazione della legge penale
e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato.

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