Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36687 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36687 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALADE FLORENTIN nato a PANCIU( ROMANIA) il 05/11/1987

avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna
di Palade Florentin per il reato di cui all’art. 496 c.p., mentre, in parziale riforma della
pronunzia di primo grado, lo assolveva dalla concorrente contravvenzione di guida senza
patente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico.
3.1 Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti
generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso
favorevole all’imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze
che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a
delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere
data per scontata o per presunta, avendo il giudice l’obbligo, quando ne affermi la sussistenza,
di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a
giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n.
19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep.
15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere
inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra
nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa
l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche
quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che
ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n.
41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011,
Sermone e altri, Rv. 249163).
3.2 Attenendosi a tali consolidati principi il provvedimento impugnato ha dunque
legittimamente rigettato la concessione delle attenuanti generiche in ragione del difetto di
elementi favorevoli all’imputato in grado di imporre un ridimensionamento del trattamento
sanzionatorio, peraltro contenuto nei minimi edittali, nonché in forza delle ragioni che avevano
determinato l’imputato a mentire agli operanti e cioè la necessità di occultare il fatto che egli
fosse stato sorpreso alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente. Né la
decisione censurata è in contraddizione con quella della concessione della sospensione
condizionale della pena, attesa l’autonomia tra le due diverse valutazioni rimesse al giudice.
3.3 Manifestamente infondate e generiche sono altresì le censure relative alla mancata
applicazione dell’art. 131-bis c.p., parimenti giustificata in ragione della non particolare tenuità
del fatto desumibile dal movente del reato. In proposito va infatti ricordato che l’assenza delle
condizioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità previste dal secondo
dell’articolo non si traduce automaticamente nell’obbligo per il giudice di ritenerla sussistente,
dovendo per l’appunto questi compiere una valutazione in concreto sull’entità del fatto.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2.000,00.

Così deciso in Ro

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2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed
al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.

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