Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36686 del 16/07/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 36686 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SCROFANI SALVATORE nato a LENTINI il 22/09/1957
STUTO SALVATORE nato a LENTINI il 21/12/1970

avverso la sentenza del 28/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con atti autonomi. Lo Scrofani deduce
erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato
in relazione all’affermazione di responsabilità ed alla commisurazione della pena, eccependo
altresì l’intervenuta prescrizione dei reati. Lo Stuto eccepisce la violazione dell’art. 521 c.p. in
merito alla avvenuta derubricazione del reato di rapina in quello di furto aggravato, nonché vizi
di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.
In data 5 luglio 2018 il difensore dello Stuto ha infine trasmesso il certificato di morte
dell’imputato, deceduto il precedente 17 giugno.
3. Il ricorso dello Scrofani è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma
1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella
generica riproposizione delle doglianze avanzate con il gravame di merito senza alcun
contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui
motivazione – che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura – il ricorrente
non si è sostanzialmente confrontato. Parimenti generici risultano i rilievi svolti dal ricorrente in
merito al trattamento sanzionatorio, mentre manifestamente infondata è l’eccezione di
prescrizione, essendo irrilevante ai fini del calcolo del relativo termine la ritenuta equivalenza
della contestata aggravante e le riconosciute attenuanti generiche giacchè nel caso di specie
deve applicarsi il vigente testo dell’art. 157 c.p. come modificato dalla I. n. 251/2005.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
5. Atteso che lo Stuto è nel frattempo deceduto, come documentato dal suo difensore, con
riguardo alla sua posizione la sentenza impugnata deve invece essere annullata senza rinvio in
quanto il reato contestatogli si è estinto per morte del reo.
Per questi motivi
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Stuto Salvatore per essersi il reato
estinto per morte del reo.
Dichiara inammissibile il ricorso dello Scrofani Salvatore e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 2000,00 (duemila/00).
Così deciso in

6 luglio 2018

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna
di Scrofani Salvatore e Stuto Salvatore per il reato di furto in abitazione aggravato, così
riqualificata l’originaria imputazione di rapina, nonché del solo Scrofani per il concorrente reato
di violazione delle prescrizioni relative alla sorveglianza speciale.

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