Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36685 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36685 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BUSCEMI VINCENZO n. 5/5/1950 quale parte offesa
Nel procedimento a carico di
LEMMA MARIA n. 23/4/1937
avverso il decreto 4648/2014 del 22/12/2014 del GIP del TRIBUNALE DI
MESSINA
visti gli atti, il decreto ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott.
FRANCESCO SALZANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 22 dicembre 2014 il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Messina, in accoglimento della richiesta del PM, disponeva l’
archiviazione del procedimento nei confronti di Lemma Maria per il reato di
calunnia. L’iscrizione della predetta ex art. 335 cod. proc. pen. era stata disposta
a seguito della denunzia dell’ex coniuge Buscemi Vincenzo che le contestava di
averlo falsamente accusato del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod.
pen.) e di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.); il PM dava atto che per il
primo reato era in corso il processo nei confronti del denunziante e che per il
secondo Buscemi era stato prosciolto sussistendo la condizione di non punibilità
di cui all’art. 649 cod. pen.. Il giudice, letta anche l’opposizione della persona

Data Udienza: 30/06/2015

offesa, riteneva innanzitutto che quest’ultima fosse inammissibile perché
proponeva nuove indagini di carattere chiaramente ultroneo, e, poi, che non vi
era in atti alcun elemento idoneo a sostenere il carattere calunnioso della
denunzia della Lemma.
Avverso tale decreto Buscenni ha proposto ricorso a mezzo del difensore,
deducendo essenzialmente che la motivazione in ordine alla ammissibilità della
opposizione è meramente apparente, essendo stata affermata la inammissibilità

affermazione della loro irrilevanza in base alla anticipazione di una valutazione
di merito e non in base, invece, al mero vaglio della ammissibilità.
Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto della
opposizione rilevando che correttamente il giudice ha ritenuto irrilevante il fatto
contestato alla indagata ed irrilevanti i temi di prova proposti.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Difatti, nella particolare materia della denuncia di calunnia presentata da chi
per la presunta falsa accusa è sottoposto a processo, la questione è, in realtà, di
diversa qualificazione del fatto già oggetto del processo a carico del denunciante:
In tema di azione penale, qualora il P. M. proceda per un determinato reato
l’eventuale denuncia per calunnia presentata dall’indagato, fondata sulla sola
circostanza che le accuse nei suoi confronti sono false, non può essere
considerata automaticamente una notizia di reato, spettando, invece, al P. M. la
valutazione se qualificare l’atto in questione come una mera difesa e come tale
inserirla nel fascicolo principale o se procedere all’iscrizione nel registro notizie
di reato, risultando di conseguenza necessario, in quest’ultimo caso, richiedere
al Gip l’eventuale archiviazione. (Sez. 6, n. 45206 del 16/07/2013 – dep.
08/11/2013, P. O. in proc. Curaggi e altro, Rv. 257381).
Il fatto denunciato, ovvero il “non accadimento” di una data vicenda, è lo
stesso fatto per il quale, il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale,
ritenendolo vero. Non si è in presenza della denuncia di un diverso fatto
costituente reato ma, semplicemente, della richiesta di procedere per la stessa
vicenda diversamente interpretata (dall’imputato) e, quindi, qualificata. Poco
importa, quindi, la congruenza o meno delle prove proposte rispetto alla data
accusa perché ciò per cui si dispone la archiviazione è che il fatto, diversamente
qualificato dal PM cui spetta l’inquadramento giuridico della notizia di reato, è già
oggetto di giudizio. Del resto, a ben vedere, quei che il Buscemi denuncia
corrisponde alla linea difensiva nel processo a proprio carico.

sulla scorta di una generica considerazione delle prove da lui proposte e sulla

Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali della somma di euro 1000 alla cassa delle ammende.
Roma così d ciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2015

Pierluigi

sore

il Presidente

i

Giacomo aoloii

Il Consiglie

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