Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36685 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36685 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPANELLA GIUSEPPE nato a MESSINA il 02/04/1979

avverso la sentenza del 28/10/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Messina confermava la condanna
di Campanella Giuseppe per il delitto di furto in abitazione aggravato.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della
decisione impugnata, con la cui motivazione – che ha esaustivamente affrontato tutti i punti
oggetto di censure – il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Infatti il ricorrente si
limita a riproporre i medesimi rilievi già sottoposti al giudice dell’appello senza tenere conto
dell’esauriente confutazione che questi ne ha fatto, prescindendo altresì da alcuni dati fattuali
riportati dalla sentenza (la già avvenuta sottrazione di alcuni dei mobili, il concorso nell’azione
delittuosa di altro soggetto fuggito alla vista degli operanti) ovvero limitandosi alla tanto
generica, quanto assertiva critica dell’attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni
sono invece state legittimamente e motivatamente poste a fondamento della decisione. Quanto
all’aggravante della violenza sulle cose, pacifica l’effrazione della porta d’ingresso
dell’appartamento per stessa ammissione del ricorrente, logicamente la Corte ha ritenuto che
la stessa dovesse attribuirsi all’imputato, visto che è stato sorpreso nell’abitazione mentre
stava smontando gli ultimi mobili oggetto di sottrazione. Né infine hanno qualche pregio le
doglianze relative al mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità, peraltro
non configurabile nemmeno nel caso che effettivamente l’imputato avesse tentato di occupare
l’abitazione.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Ro

2018

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità ed alla sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 625 n.2 c.p.

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