Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36685 del 15/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36685 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 15/07/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FEDE GIOVANNI N. IL 04/10/1973
avverso l’ordinanza n. 70/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
19/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/site le conclusioni del PG Dott. Co..~:n…c 56hkri.29,2
it e-4.0RA-

Lo- Citv4v;‘)0

Uditi difensor Avv.;

qrk,

Ritenuto in fatto

1. Fede Giovanni – condannato alla pena di anni due di reclusione con
sentenza emessa il 18 luglio 2005 dal Tribunale di Messina, confermata in
appello con sentenza deliberata 1’11 aprile 2008 e divenuta irrevocabile il 21
dicembre 2008, nell’ambito di un procedimento nel quale era stato dichiarato
irreperibile (con decreto del 6 ottobre 2003) – proponeva incidente di esecuzione
con il quale richiedeva, in via principale, declaratoria di inefficacia della sentenza

impugnazione, avverso la suddetta pronuncia di condanna.
A fondamento di tali richieste il Fede deduceva che l’ordinanza emessa
all’udienza del 9 febbraio 2004 con la quale era stata dichiarata la sua
contumacia era illegittima e che né l’estratto contumaciale relativo alla sentenza
di primo grado né quello relativo alla sentenza di appello gli erano stati mai
notificati, risultando la notifica di tali atti eseguita, con il rito degli irreperibili,
mediante consegna di copia al difensore di ufficio, dopo un infruttuoso tentativo
di notifica nel luogo di residenza (Roma, via dei Giunchi n. 6) ,dal quale esso
imputato si era però allontanato da diversi anni, avendo provveduto a trasferire
la propria residenza in Spagna ed a iscriversi presso il registro anagrafico AIRE.

2. L’incidente è stato respinto dal Tribunale di Messina, in composizione
monocratica, con ordinanza in data 19 settembre 2012, nella quale si rileva
l’assoluta legittimità dei decreti irreperibilità emessi nel corso del procedimento a
carico del Fede, precisandosi: che il decreto di irreperibilità, emesso dall’ufficio di
Procura il 6 ottobre 2010, era stato adottato sulla scorta delle ricerche effettuate
nei luoghi di cui all’art. 159 cod. proc. pen., richiamando quanto risultava
dall’informativa in data 2 ottobre 2010; che nuovo decreto di irreperibilità,
funzionale alla notifica dell’estratto contumaciale relativo alla sentenza di primo
grado, era stato emesso il 21 febbraio 2007, sulla scorta delle relazioni della

di condanna, ovvero, in subordine, la restituzione nel termine per proporre

polizia giudiziaria del 28 gennaio 2006 e del 18 febbraio 2007, nella quale si
dava conto sia dell’emigrazione del Fede nel Comune di Roma, sia della
circostanza che il predetto, ricercato in località Centocelle, via dei Giunchi n. 6,
ove risultava essersi trasferito, non era stato rintracciato, essendosi allontanato
per ignota destinazione e risultando cancellato dalle liste del Comune di Roma;
che il Presidente della Corte di Appello di Messina, in data 19 marzo 2008, aveva
emesso ulteriore decreto di irreperibilità sulla scorta del verbale di vane ricerche
dei Carabinieri di Roma Centocelle e della relazione in data 7 marzo 2008 dei
Carabinieri di Messina Gazzi, nel quale si dava conto degli accertamenti eseguiti
presso il luogo di residenza del genitore, il quale aveva riferito che il figlio si era
trasferito all’estero da cinque anni, senza lasciare alcun recapito e dell’esito

,e_

negativo delle ricerche effettuate tramite l’archivio elettronico del CED; che da
ultimo, il 20 ottobre 2008, era stato emesso nuovo decreto di irreperibilità del
Fede, sulla base dei verbali di vane ricerche redatti il 24 settembre 2008,
rispettivamente dai Carabinieri di Roma Centocelle e di Messina, dalle quali
emergeva soltanto il dato dell’emigrazione in uno Stato estero, senza ulteriore
più specifica indicazione sull’effettiva destinazione, il che escludeva qualsiasi
obbligo di estendere le sue ricerche all’estero prima di emettere il decreto di

3. Avverso tale pronuncia del giudice dell’esecuzione il condannato ha
proposto ricorso per Cassazione, personalmente, con il quale deduce: violazione
di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata effettuazione di esaurienti
ricerche prima dell’emissione dei decreti di irreperibilità che avrebbero consentito
senz’altro di accertare la sua residenza all’estero, in Spagna (via C/infante
Mercedes 98/9F), sin dal 26 febbraio 2008, come da documentazione AIRE.

Considerato in diritto

1. Tutte le censure mosse all’ordinanza impugnata sono prive di fondamento
e l’impugnazione deve quindi essere rigettata.
1.1 Ed invero, per escludere la dedotta invalidità del decreto di irreperibilità
del ricorrente, e di riflesso l’invalidità della notifica dell’estratto contumaciale,
risulta decisivo ed assorbente il preliminare rilievo che secondo il costante
insegnamento di questa Corte regolatrice, dal quale il Collegio non intende
discostarsi, condividendolo, nel caso di trasferimento dell’imputato, l’obbligo di
disporre le ricerche all’estero prima di emettere il decreto di irreperibilità sorge
solo nel caso in cui da quelle effettuate sul territorio nazionale siano emersi
elementi che consentano la individuazione di una precisa località dello Stato
estero ove l’imputato medesimo dimori o eserciti abitualmente la sua attività ed
in cui, quindi, possano essere utilmente effettuate le ricerche per accertare
l’esatto indirizzo. (Sez. 3, n. 30600 del 04/06/2004 – dep. 14/07/2004, Fren, Rv.
230056), circostanza questa che il giudice dell’esecuzione ha escluso con
adeguata e logica argomentazione, basata sul contenuto delle informative
relative alle ricerche dell’imputato svolte dalla polizia giudiziaria.
In particolare, decisiva rilevanza assume, nel presente giudizio, la
circostanza in fatto, riferita dallo stesso ricorrente, che il Fede risulta
regolarmente risiedere in Spagna solo dal 26 febbraio 2008, ben dopo quindi il 6
ottobre 2003, allorquando, dopo ricerche effettuate nei luoghi di cui all’art. 159
cod. proc. pen., egli era stato dichiarato irreperibile.

irreperibilità.

Ed invero il ricorrente nel censurare il provvedimento del giudice
dell’esecuzione non considera adeguatamente, che ai sensi dell’art. 169 cod.
proc. pen., se la persona nei cui confronti si deve procedere, risulta essersi
trasferita all’estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma
dell’art. 159 cod. proc. pen., le notificazione sono eseguite, validamente,
mediante consegna al difensore.

2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2013.

pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA