Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36684 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36684 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZULLO MARIO, nato a Venafro il 27.7.1963
Avverso l’ordinanza pronunciata il 18.11.2014 dalla Corte d’Appello di Campobasso;
visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso e la memoria depositata nell’interesse del
ricorrente il 13.6.2015;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha chiesto il
rigetto del ricorso.

PREMESSO che con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’Appello di Campobasso ha dichiarato
inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Zullo Mario con istanza depositata il
13.11.204;

RILEVATO che Mario Zullo ricorre personalmente avverso l’ordinanza di cui sopra
deducendo vizi di motivazione e violazione dell’art. 37 c.p.p. quale risulta a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 283/2000 per avere la Corte territoriale respinto
l’istanza di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti della dott.ssa Giovanna Zarone,

Data Udienza: 30/06/2015

giudice monocratico del Tribunale di Isernia a cui è assegnato procedimento penale nel quale il
medesimo ricorrente deve rispondere del reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p. con
riferimento all’elusione di ordinanza del giudice civile che aveva disposto la reintegra nel
possesso di un terreno turbato mediante il posizionamento di una lunga sbarra di ferro sulla
strada di accesso, allorché lo stesso giudice ha già in altro procedimento penale condannato il
ricorrente per analoghe condotte elusive riguardanti la stessa ordinanza del giudice civile,
consistenti nell’ostruzione della stessa strada di accesso al fondo mediante deposito di un
grosso quantitativo di terra;

territoriale, i procedimenti penali in questione hanno ad oggetto condotte naturalisticamente e
cronologicamente diverse, seppure relative allo stesso luogo ed allo stesso provvedimento
possessorio, sicché manca nel caso di specie, perché il giudice possa essere ricusato, il
necessario presupposto dell’identità del fatto oggetto dei giudizi de quibus;
che al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 30 giugno 2015.

RITENUTO che il ricorso è infondato poiché, come correttamente rilevato dalla Corte

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