Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36683 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36683 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGNOZZI PAOLO N. IL 08/01/1961
avverso il decreto n. 77/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
lette/centite le conclusioni del PG Dott. Ajo AAA,
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Data Udienza: 30/06/2015

Ritenuto in fatto
1.11 difensore di fiducia di Paolo Pagnozzi propone ricorso contro il decreto della Corte
d’appello di Napoli che ha accolto l’appello del Pubblico Ministero contro il decreto di revoca 23
aprile 2014, pronunciato dal Tribunale di Avellino di revoca ex nunc della misura personale
imposta a Pagnozzi dallo stesso Tribunale con precedente provvedimento del 20 novembre
2009.
A fronte della eccepita irritualità del ricorso presentato a mezzo fax, il giudice d’appello,

trasmesso dal tribunale dì Avellino si notano stampigliature orarie e datarle poste in cima e in
fondo ai fogli contenenti l’atto d’appello recanti l’indicazione dell’utenza…collegata al cognome
del sostituto procuratore redigente”, osserva che tale circostanza, però, non esclude che il
documento in parola possa essere stato depositato in cancelleria da personale addetto
all ‘ufficio.
In ogni caso, la Corte d’appello rileva altresì che la trasmissione a mezzo fax non è
meno garantita rispetto a quella a mezzo telegramma e, per tale ragione, è da ritenere rituale
la spedizione a mezzo fax.
2. Il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione degli art. 583 e 591 comma
1, lett. c) c.p.p.
Come già proposto in udienza, il ricorrente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità
dell’impugnazione del pubblico ministero, in quanto proposta a mezzo telefax; mezzo non
espressamente previsto tra quelli tassativamente indicati dall’art.583 c.p.p, richiamando la
costante giurisprudenza di legittimità, che si è espressa in tal senso.
Con un secondo motivo, si eccepisce che la notifica del decreto di citazione a Pagnozzi
non risulta essere stata regolarmente eseguita, poiché l’ufficiale giudiziario, all’esito del primo
e unico accesso, anziché procedere al secondo accesso in orario diverso dal primo e in uno dei
giorni successivi, ha invece depositato ex art.157 comma 8 c.p.p. l’atto presso la Casa
comunale e poi spedito l’avviso di deposito a mezzo di raccomandata.
Con terzo, motivo si deduce la violazione degli att.657 c.p.p. e 12 legge n.1423 del
1956, poiché la Corte d’appello ha erroneamente escluso la fungibilità tra la custodia cautelare
ingiustamente sofferta da Pagnozzi, ritenendola non prevista o consentita dall’art.657 c.p.p.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ritiene che il ricorso merita accoglimento
con riguardo al suo primo motivo, assorbente rispetto a ogni altra ragione di censura.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Premesso che non vi è agli atti alcun elemento che dia conferma alla mera ipotesi che il
ricorso possa essere stato ritualmente depositato nella cancelleria del giudice d’appello, è da
ritenere che l’appello sia stato inoltrato dal pubblico ministero a mezzo fax.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che le modalità di presentazione e
di spedizione delle impugnazioni, disciplinate dall’art. 583 c.p.p., sono applicabili anche al

pur rilevando quanto dedotto dalla difesa e cioè che ” nel sotto fascicolo originale dell’appello

Pubblico Ministero, sono tassative e non ammettono equipollenti, sicché è inammissibile l’atto
di impugnazione proposto dal pubblico ministero a mezzo fax, in quanto tale modalità dì
trasmissione non è prevista dalla legge, la quale stabilisce soltanto la possibilità di spedizione
dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l’autenticità della
provenienza e la ricezione dell’atto (Sez. I, 20 marzo 2015,dep. 20 aprile 2015 n. 16356; Sez.
I, 18 aprile 2013,dep. 31 ottobre 2013 , n.44324; Sez. I, 4 aprile 2006,dep. 16 maggio 2006
n. 16776).
Il decreto impugnato, dunque, va annullato senza rinvio.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato della Corte d’appello di Napoli
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2015.

P.Q.M.

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