Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36682 del 30/06/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36682 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
Data Udienza: 30/06/2015
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE BARTOLOMEO PATRIZIA
avverso l’ordinanza 7868/2010 del 25/9/2914 del GIP DEL TRIBUNALE DI
TARANTO
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott.
MARIO FRATICELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
letto il provvedimento del gip del Tribunale di Taranto che rigettava la
richiesta di remissione in termini per l’opposizione a decreto penale di condanna
presentata da De Bartolomeo Patrizia il cui difensore aveva depositato solo in data
18 marzo 2013 l’opposizione avverso il decreto notificato alla parte il 1° marzo
2013 ed al difensore il 6 novembre 2012, osservando che né era rilevante la
assenta difficoltà, nell’arco di 10 giorni, di ritirare il plico notificato ex art. 157
comma 8° cod. proc. pen. per essere la donna madre di figli minori, né tale
termine esauriva il complessivo termine per proporre opposizione, che quindi
poteva comunque essere utilmente proposta;
letto il ricorso proposto avverso tale provvedimento dal difensore;
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letta la richiesta di rigetto formulata con requisitoria scritta dal procuratore
generale presso questa sede;
Ritenuta la inammissibilità in quanto:
il primo motivo, con il quale si deduce l’errore di individuazione del giudice
competente per la rimessione in termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., è
manifestamente infondato essendo competente il giudice che procede, ai sensi del
4° comma del predetto articolo.
Il secondo motivo è manifestamente infondato sia per la confusione che in
dell’articolo 175 cod. proc. pen. ed il concetto comune di effettiva lettura dell’atto,
sia perché il lasso di tempo di cinque giorni rimasto a disposizione della parte era
comunque sufficiente per presentare l’opposizione, atto, peraltro, consistente in
una mera dichiarazione senza necessità di sviluppo di motivi.
Ritenuto di dover applicare la sanzione pecuniaria la misura di cui in
dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese proces ali e della somma di euro 1000 alla cassa delle ammende.
Roma cusì deciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2015
Il Cons’gliere estensore
il Presidente
Pierl
Giacom Paolo(i
Di Stefano
esso si fa tra il concetto legale di “effettiva conoscenza” di cui al 2° comma