Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36682 del 16/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36682 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AMICO SALVATORE nato a NOTO il 12/09/1973

avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la condanna
di D’Amico Salvatore per il reato di tentato furto pluriaggravato.

3. Il ricorso é inammissibile. Correttamente la Corte territoriale ha escluso la spontaneità della
restituzione della refurtiva avvenuta in ragione dell’intervento degli operanti. Non di meno va
ricordato come per il consolidato insegnamento di questa Corte, per l’applicazione della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. è necessario che il colpevole prima del giudizio
abbia provveduto alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non
potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione
della refurtiva (ex multis Sez. 5, n. 44562 del 28 maggio 2015, Talji, Rv. 265092).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Rom

16 luglio 2018

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo errata applicazione della legge penale
in merito al denegato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA