Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36682 del 14/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36682 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE SANTIS FRANCESCA N. IL 08/03/1955
avverso la sentenza n. 2653/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 14/05/2014

OSSERVA
De Santis Francesca ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe
,deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello
fonda l’intero impianto motivazionale unicamente sulle dichiarazioni della persona
offesa, che, a seguito dell’aggressione subita, era caduta per terra, circondata da
decine di persone, con conseguente impossibilità di distinguere l’autore della
ingiustificato il diniego di rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di
esaminare gli ufficiali di p.g. che avevano svolto le indagini. Il riconoscimento
dell’imputata è stato poi effettuato senza alcuna preventiva descrizione delle sue
caratteristiche fisiche, da parte del verbalizzante.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come l’agente Mongelli Rosa abbia reiterato, nel corso del
giudizio di primo grado, l’identificazione effettuata nella fase delle indagini,
fornendo una precisa descrizione delle caratteristiche somatiche dell’imputata. La
richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per l’acquisizione della
testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano svolto le indagini, non
era decisiva poiché il Capitano di Polizia municipale, Catalano Antonio, ha riferito
che gli accertamenti erano stati effettuati partendo dalle vie di fuga degli aggressori,
per giungere alla loro identificazione, confermata dal successivo riconoscimento
effettuato dei due agenti aggrediti.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .

resistenza da un semplice passante o curioso. Appare conseguentemente

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 14-5-2014 .

PQM

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