Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36681 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36681 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Chiara Gentiluomo, nata a Varese il 9.9.1979
avverso l’ordinanza del 13 dicembre 2014 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generple Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Chiara Gentiluomo ricorre per cassazione contro l’ordinanza in epigrafe
indicata con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’istanza di riesame
e ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi
confronti dal G.i.p. del Tribunale di Palmi con provvedimento del 27.11.2014,

Data Udienza: 17/06/2015

in ordine al reato di tentata concussione commesso in concorso con Giuseppe
Isola, assessore del Comune di Palmi e suo compagno, per avere posto in
essere atti diretti in modo non equivoco a costringere Giuseppe Repaci, legale
rappresentante dell’Associazione Culturale Leonida, che si era aggiudicato per
dieci anni la gestione del sito denominato Anfiteatro Motta, a fare entrare
nell’associazione, come soci al 50%, la stessa Chiara Gentiluomo e sua sorella

dell’Anfiteatro e lo avrebbe sbattuto fuori”.
Il ricorso contiene quattro motivi:

il primo riguarda l’assenza di motivazione in ordine alle specifiche

asserzioni difensive avanzate con la memoria

depositata nell’udienza

camerate, in cui si rilevava la mancanza di indizi circa il coinvolgimento nelle
condotte concussive attribuite a Giuseppe Isola;
– con il secondo motivo si denuncia l’assenza di motivazione in ordine alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto l’ordinanza non indica la
condotta attraverso cui avrebbe offerto un contributo, sia pure solo morale,
alla realizzazione del reato di tentata concussione posto in essere da Giuseppe
Isola;
– con il terzo motivo viene dedotta l’assenza di motivazione in ordine ai
requisiti di credibilità delle dichiarazioni rese da Giuseppe Repaci.
– il quarto motivo censura l’ordinanza sotto il profilo del vizio di
motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
proposti.
2.1. Infatti, il Tribunale ha motivato in maniera coerente il coinvolgimento
della Gentiluomo nel reato contestatole sotto il profilo del concorso morale,
perché avrebbe rafforzato la condotta di Isola e, dopo il rifiuto di Repaci,
avrebbe comunque richiesto il pagamento delle sue prestazioni (pag. 18-19).
Tale ricostruzione dei fatti si basa soprattutto su quanto affermato dalla
persona offesa, Giuseppe Repaci, le cui dichiarazioni sono state ritenute
credibili sulla base di un attento vaglio sulla sua attendibilità (pag. 20).
Del tutto priva di fondamento è la doglianza relativa alla mancanza di
riscontri delle dichiarazioni di Repaci, in quanto, come correttamente rilevato
dal Tribunale, le accuse formulate dalla persona offesa possono anche da sole

Sonia, con la minaccia che in caso di rifiuto avrebbe perso la concessione

costituire l’unica prova del fatto da accertare e non necessitano dei riscontri,
non trovando applicazione l’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2015
Il Consig i re estensore

Il Presidente

della cassa delle ammende.

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