Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36681 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36681 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIGNORINO CLAUDIO nato a MESSINA il 14/10/1981

avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

V

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Messina confermava la condanna
di Signorino Claudio per i delitti di furto pluriaggravato e ricettazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondate e generiche sono le doglianze svolte in
punto di responsabilità dal ricorrente. Quanto al riconoscimento fotografico dell’imputato
effettuato dalla persona offesa questa Corte ha ripetutamente sottolineato la sua idoneità a
costituire la prova dell’attribuibilità del reato, mentre il ricorso non rivela le ragioni della sua
presunta inattendibilità. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, poi, la sentenza
non ha affermato che vi sia stata alcuna colluttazione tra la stessa persona offesa e il ladro
sorpreso nella sua autovettura, ma solo che la prima aveva provato ad afferrarlo e che questi
era riuscito a sgusciare dandosi alla fuga. In merito all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.,
invece, la doglianza è meramente enunciata, ma alcuna effettivo contenuto critico della
motivazione della sentenza sul punto è stato svolto. Quanto infine alla commisurazione della
pena le censure del ricorrente si rivelano parimenti generiche, riducendosi a mere affermazioni
di principio.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Rom

018

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità, al denegato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. ed alla commisurazione della pena.

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