Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36680 del 04/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 36680 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Omar ALLAVENA, nato a Genova il 19.11.1953
avverso l’ordinanza del 13 marzo 2015 emessa dal Tribunale di Genova;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha
chiesto l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Mario Ventimiglia, che ha insistito nel ricorso, rappresentando
che nelle more è stata disposta la perizia medica sulle condizioni di salute
dell’imputato.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Genova ha rigettato
l’appello proposto,

ex

art. 310 c.p.p., da Omar Allavena contro il

Data Udienza: 04/06/2015

provvedimento con cui il Tribunale di Imperia aveva respinto le istanze di
revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere
disposta in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis e 346 c.p., per i quali è stata
già emessa la sentenza di condanna in primo grado alla pena di sette anni e
sei mesi di reclusione.

ricorso per cassazione deducendo due motivi.
Con il primo si duole del fatto che il Tribunale non ha disposto una perizia
medica per accertare l’aggravamento delle condizioni di salute dell’imputato.
Con l’altro motivo censura l’ordinanza per non avere motivato sulle
deduzioni difensive in ordine alla attenuazione delle esigenze cautelari.
Lo stesso difensore ha depositato una memoria in cui insiste sui motivi
proposti con il ricorso.
E’ agli atti una lettera dell’imputato in cui rappresenta la gravità delle sue
condizioni di salute e l’incompatibilità con il regime carcerario.

3. Preliminarmente, deve rilevarsi che il difensore, in udienza, ha fatto
presente che nelle more del ricorso il giudice di merito ha disposto la richiesta
perizia medica.

4. Con riferimento ai motivi dedotti si osserva che il Tribunale ha escluso
ogni ipotesi di ridimensionamento delle esigenze cautelari, evidenziando
l’effettiva affiliazione dell’imputato alla ‘ndrangheta e gli stretti legami con la
famiglia Marcianò, presente nel territorio ligure, affermando che la modifica
della misura

potrebbe conseguire solo dalla concreta emergenza di

incompatibilità con il regime carcerario, incompatibilità che comunque i giudici
hanno escluso, sulla base di una motivazione coerente (pag. 2 dell’ordinanza),
che sarà comunque oggetto di una nuova valutazione per effetto della perizia
disposta.

5.

L’infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso, con la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 comma
disp. att. c.p.p.

2

971

1-ter

2. L’avvocato Mario Ventimiglia, nell’interesse dell’imputato, ha proposto

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter
disp. att. c.p.p.

Il Consigl re estensore

Il Presidente

Così deciso il 4 giugno 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA