Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3668 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3668 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TUSCOLANO FABIO N. IL 26/09/1973
avverso la sentenza n. 11858/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ederel40
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che ha concluso per It ft

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 8.2..2013 la Corte di appello di Roma – a seguito di
gravame interposto dall’imputato TUSCOLANO Fabio avverso la sentenza
emessa il 14.6.2012 dal Tribunale di Tivoli – in riforma di detta sentenza
ha rideterminato la pena inflitta riconoscendo l’imputato colpevole del

comma V dell’art. 73 DPR n. 309/90.
2.

Avverso la sentenza propone personalmente ricorso l’imputato
deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla affermazione di responsabilità ed in relazione :
all’apprezzamento del notevole quantitativo di stupefacente rinvenuto
rispetto al riconoscimento della ipotesi attenuata,
alla valenza del rinvenimento della sostanza da taglio non attribuibile di
per sé all’attività di spaccio, come pure a quella della pellicola
trasparente e del nastro adesivo ascrivibile ai lavori di ristrutturazione e
tinteggiatura, e, infine, ai ritagli di plastica a sezione circolare che
parimenti non condurrebbero esclusivamente allo spaccio essendo il
confezionamento funzionale anche per il consumatore abituale;
alla valutazione del tenore dei messaggi telefonici degli esiti del servizio
di appostamento della p.g. che non avrebbe tenuto conto delle indagini
difensive che riconducevano i contatti ad occasioni lecite con dipendenti
dell’imputato.
alla mancata concessione delle attenuanti generiche in assenza di
risposta alle doglianze difensive sul punto.

3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione
della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della
immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito
tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto,
secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità
soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della
motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 44419 del 13/11/2008 Rv. 241604
Imputato: Perrone).

5.

La doglianza che attiene alla affermazione di responsabilità , attraverso
il motivo formalmente azionato, in realtà è inammissibilmente volta ad
assegnare valenze alternative agli elementi probatori mediante una
1

reato di cui all’art. 73 DPR n. 309/90, concessagli l’attenuante di cui al

parcellizzata considerazione di essi laddove la sentenza – senza vizi
logici e giuridici – ha ricostruito la destinazione allo spaccio della
sostanza stupefacente sequestrata presso l’abitazione dell’imputato
considerando la significativa quantità dello stupefacente (pari a 12,6
grammi di cocaina corrispondente a 54/55 dosi medie ricavabili),
l’assenza di prova dello stato di tossicodipendenza dello stesso imputato,
il rinvenimento dello strumentario tipico dello spacciatore ( sostanza da
taglio, materiale per il confezionamento e ritagli circolari di buste di

contatti-lampo con acquirenti in uno agli esiti degli appostamenti che
individuavano tali veloci contatti ed in un caso un vero e proprio scambio
tra l’imputato ed un ragazzo. Inoltre, la Corte ha correttamente
considerato l’apporto delle investigazioni difensive non ritenendo che
esso – concernente solo alcune visite da parte di dipendenti o conoscenti
dell’imputato – scalfisse la prova, come sopra ricostruita, della
destinazione allo spaccio del predetto stupefacente.
6.

Anche il motivo afferente al rigetto delle attenuanti generiche è
inammissibilmente generico allorquando si

duole dell’omessa

considerazione delle doglianze di appello in presenza di una motivazione
che senza vizi logici e giuridici ha negato dette attenuanti in assenza di
elementi a favore dell’imputato ed in considerazione di due precedenti
specifici a suo carico.
7.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9.1.2014

plastica), oltre al tenore degli «sms» dai quali emergevano tipici

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