Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36679 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36679 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GNOCCHINI DANIELE nato a CIVITANOVA MARCHE il 24/06/1952

avverso la sentenza del 15/06/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

v

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna
di Gnocchini Daniele per il reato di bancarotta documentale.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. La Corte
territoriale ha infatti giustificato in maniera logica ed aderente alle risultanze processuali
esposte le ragioni della ritenuta sussistenza del dolo specifico necessario per la configurabilità
del reato contestato. Per converso le censure del ricorrente non evidenziano profili di manifesta
illogicità del ragionamento probatorio e non tengono conto di alcune circostanze invece
considerate dalla sentenza e cioè che le scritture risultano essere state istituite – e dunque il
loro mancato rinvenimento non può per definizione integrare la fattispecie di cui all’art. 217
legge fall. – e che la tesi di una loro accidentale distruzione, oltre ad essere stata tardivamente
eccepita, non ha trovato riscontro alcuno, posto che il brano estrapolato dal ricorrente
dall’interrogatorio dell’amministratore di diritto è insufficiente ad apprezzare l’eventuale
portata del prospettato vizio di omessa considerazione in difetto di una esaustiva
documentazione della prova. Conseguentemente in maniera tutt’altro che illogica la Corte ha
desunto la prova del suddetto dolo specifico dalla scomparsa della contabilità in coincidenza
con l’insorgenza dell’insolvenza in presenza di un pesante passivo a fronte di un inconsistente
attivo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Ro

18

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo errata applicazione della legge penale
e vizi della motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

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