Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36679 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36679 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Francesco TAVELLA, nato a Messina il 2.1.1973
avverso l’ordinanza del 19 gennaio 2015 emessa dal Tribunale di Messina;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Messina, in parziale
accoglimento dell’appello praposto dal pubblico ministero ex art. 310 c.p.p.
contro il provvedimento con cui il G.i.p. aveva respinto la richiesta di
applicazione della misura degli arresti domiciliari per carenza di esigenze

Data Udienza: 04/06/2015

cautelari, ha disposto nei confronti di Francesco Tavella la misura interdittiva
della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio.
Al Tavella, assistente capo della Polizia stradale della sezione di Messina,
sono stati contestati due episodi di concussione: il primo per avere costretto
l’imprenditore Pietro Venuto a consegnagli in diverse rate la somma di euro
500,00 per evitare controlli continui sui mezzi pesanti utilizzati dalla sua

2013 e della Pasqua 2014; il secondo episodio, invece, riguarda una
concussione tentata, in quanto il Tavella avrebbe richiesto insistentemente il
pagamento della rata di ferragosto, non corrisposta dal Venuto.
Il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati
contestati e, inoltre, ha ritenuto il pericolo concreto e attuale della
reiterazione criminosa, applicando la misura interdittiva di cui all’art. 289
c.p.p.

2. Contro questa ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i
difensori del Tavella.
2.1. L’avvocato Salvatore Silvestro ha dedotto due motivi.
Con il primo contesta la qualificazione dei fatti attribuiti all’indagato,
sostenendo che rientrino nel diverso reato di induzione indebita di cui all’art.

319-quater c.p., sottolineando come tale riqualificazione avrebbe ripercussioni
anche sul piano cautelare.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, ritenendo che il
Tribunale non abbia adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza
del pericolo di reiterazione nei reati.
2.2. L’avvocato Carmelo Vinci, con il primo motivo, deduce l’inutilizzabilità
delle intercettazioni telefoniche relative a diverso procedimento penale, che lo
stesso pubblico ministero nella sua originaria richiesta aveva ritenuto non
utilizzabili.
Con il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione per
avere i giudici ritenuto sussistente l’elemento della costrizione, del tutto
mancante nella condotta contestata all’indagato.
Con l’ultimo motivo censura l’ordinanza impugnata per avere considerato la
esistenza delle esigenze cautelari.

impresa, somma che risulta consegnata all’indagato in prossimità del Natale

. ,

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I motivi proposti sono infondati.
3.1. Per quanto riguarda le censure in merito alla utilizzazione delle
intercettazioni, si osserva che le indagini sono state occasionate dalle
intercettazioni effettuate in un diverso procedimento e considerate

sicché devono ritenersi del tutto idonee a dare l’avvio al

procedimento a carico dell’imputato, nel corso del quale sono stati acquisiti gli
elementi indiziari a suo carico in base ai quali è stata emessa la misura
cautelare interdittiva.
3.2. Con riferimento all’ipotesi di reato contestata deve rilevarsi che allo
stato non vi sono elementi per ritenere che non vi sia stata alcuna costrizione.
Nell’ordinanza è riportata una sintesi delle sommarie informazioni rese dalla
vittima, in cui si dice che l’imputato, in servizio alla Polizia Stradale,

ali

avrebbe chiesto una somma di denaro per non “accanirsi sui camion” della
sua ditta Venumer, facendo presente con questa frase che se non avesse
corrisposto la somma richiesta sarebbe stato oggetto di numerose
contravvenzioni.
Correttamente il Tribunale di Messina ha ritenuto trattarsi di una
“pressione coartativa” idonea a prospettare alla vittima un male ingiusto
attraverso la minaccia di un “accanimento” sui mezzi della sua ditta,
sostenendo la sussistenza, a livello di gravi indizi di colpevolezza, del reato di
concussione.
3.3. Allo stesso modo, deve confermarsi la prognosi in merito alla
sussistenza delle esigenze cautelari, motivate dall’ordinanza con la
strumentalizzazione da parte dell’imputato dell’ufficio pubblico ricoperto in
vista di vantaggi indebiti, cui consegue il concreto ed attuale pericolo della
reiterazione criminosa specifica.

4.

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con la

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec.
c.p.p.
P. Q. M.

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criminis,

notitia

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec.
c.p.p.
Così deciso il 4 giugno 2015
Il Presidente

Il Consigl ere estensore

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