Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36677 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36677 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOCCACCINI FULVIO nato a MACERATA il 04/07/1977

avverso la sentenza del 28/04/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata,
Sezione distaccata di Civitanova, che aveva condannato Boccaccini Fulvio per il
reato di cui agli artt. 81 cpv, 99, 110 e 624 bis c.p.;

applicazione di legge nonché vizio della motivazione in relazione al trattamento
sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.
Ritenuto che:

la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da

motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che
il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);
– la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza
ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014,
Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre;

alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi
di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso
(Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro
2.000.

1

– propone ricorso il difensore dell’imputato, deducendo inosservanza ed erronea

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigli

Così deciso il 16 luglio 2018

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Fra nces

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