Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36676 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36676 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma avverso la sentenza del 14 novembre 2014 emessa dal G.u.p. del
Tribunale di Roma, nel procedimento a carico di Giuseppe Nicola Serino e di
Guido Pietro Battaglia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Vito D’Annbrosio, che ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi, per gli imputati, gli avvocati Andrea De Longis, Andrea Salviati ed Egidio
Lizza, che hanno chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il G.u.p. del Tribunale di Roma ha
dichiarato, ex art. 425 c.p.p., non luogo a procedere nei confronti di Guido
Pietro Battaglia e Giuseppe Nicola Serino, accusati di una serie di concussioni

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Data Udienza: 07/05/2015

successivamente qualificate in induzioni indebite ai sensi dell’art. 319-quater
c.p., per insussistenza dei fatti.
Secondo l’accusa il Serino, in qualità di direttore generale per le Politiche
Strutturali e lo Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole, avrebbe
concesso, in alcuni casi in concorso con il Battaglia, responsabile dell’Ufficio
Bonifica e Irrigazione della stessa Direzione generale, tra il 2009 e il 2012,

Bonifica, svolgendo, contemporaneamente, lui e il Battaglia, le funzioni di
collaudatore delle opere che egli stesso aveva finanziato e, prima ancora,
sollecitato con missive inviate agli enti beneficiari, in violazione dell’art. 141
comma 5 d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui “il collaudatore ovvero í

componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna
funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo”. Nella
specie entrambi gli imputati avrebbero sottoscritto alcuni dei decreti con cui si
concedevano i finanziamenti, così percependo emolumenti non dovuti in
quanto privi delle specifiche competenze idonee ad effettuare i collaudi.
Il giudice ha rilevato che, per quanto riguarda il Battaglia, questi si sarebbe
limitato a comunicare ai vari enti interessati l’avvenuta concessione del
finanziamento, senza firmare alcun atto concessorio, in quanto non era
abilitato alla sottoscrizione rivestendo la qualifica di mero dirigente, firma che
spettava al Direttore Generale o al Capo Dipartimento (capo f); invece, in
relazione ai capi e) e i) ha escluso la sua responsabilità in quanto all’epoca
della concessione dei finanziamenti l’imputato era già stato collocato a riposo
e non ricopriva più alcun ruolo nel Ministero.
Con riferimento al Serino – ma le stesse argomentazioni riguardano anche
la posizione del Battaglia – il G.u.p. ha comunque escluso la sussistenza del
reato di cui all’art. 319-quater c.p., in quanto non risulta provato che le
missive che l’imputato avrebbe inviato abbiano determinato una pressione
psichica, anche in termini suggestivi, in capo ai responsabili dei Consorzi, che
si sarebbero lasciati convincere a nominare come collaudatori i soggetti
indicati nelle stesse missive al fine di conseguire un indebito beneficio ovvero
per evitare un pregiudizio maggiore, peraltro neppure indicato nel capo di
imputazione. In particolare, la sentenza rileva che dall’attività investigativa

2

numerosi finanziamenti pubblici per importi consistenti in favore di Consorzi di

svolta non è emersa alcuna forma di coartazione, seppure nella forma più
tenue richiesta dalla fattispecie prevista dall’art. 319-quater c.p.

2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico
ministero.
Riguardo alla posizione del Battaglia rileva che, contrariamente a quanto

ha, di fatto, svolto funzioni di responsabile dell’Ufficio Bonifiche avendo
firmato svariate comunicazioni anche successivamente alla data del suo
pensionamento avvento il 1°.10.2005.
Per il resto lamenta che il giudice nell’escludere la sussistenza dei reati
oggetto dell’imputazione non abbia accertato se le condotte contestate al
Battaglia e al Serino integrino quantomeno il delitto di abuso d’ufficio, dal
momento che lo stesso giudice sembra riconoscere che le condotte contestate
agli imputati abbiano violato la prescrizione contenuta nell’art. 141 comma 5
cit. e che il Ministero delle Politiche Agricole aveva comunque poteri di
vigilanza e di controllo sul finanziamento erogato ai Consorzi di bonifica.
Con riferimento all’esclusione del reato di induzione indebita, assume che
erroneamente il giudice ha ritenuto di non ravvisare alcuna ipotesi di
pressione psicologica nei confronti dei responsabili dei Consorzi, laddove le
missive redatte dal Serino erano oggettivamente idonee ad imporre a
quest’ultimi la nomina degli stessi collaudatori anche per i rapporti tra il
Consorzio e l’impresa esecutrice dei lavori.

3. Il Serino, tramite i suoi difensori, ha depositato una memoria in cui
rileva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero
perché aspecifico, riproduttivo della memoria già presentata al G.u.p. e
comunque afferente a questioni di merito; per il resto ritiene comunque
infondato il ricorso, anche in relazione alla doglianza relativa al mancato
accertamento in ordine alla sussistenza del reato di abuso d’ufficio.

4.

Ha presentato una memoria difensiva anche l’avvocato di fiducia del

Battaglia, censurando nel merito la ricostruzione compiuta dal pubblico
ministero e concludendo per l’inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

e
3

sostenuto in sentenza, dalla documentazione acquisita risulta che l’imputato

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

5.1. Si ritiene che la sentenza impugnata abbia correttamente escluso la
sussistenza dell’ipotesi del reato di cui all’art. 319-quater c.p., in quanto non

precisati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12228 del 24 ottobre 2013.

5.2. Tuttavia, come sostenuto nel ricorso del pubblico ministero, il G.u.p.
ha omesso di verificare se nelle condotte attribuite agli imputati fosse
ravvisabile comunque il residuale reato di abuso d’ufficio previsto dall’art. 323
c.p.
Questa Corte ha affermato che va annullata senza rinvio la sentenza di non
luogo a procedere pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare all’esito
dell’udienza preliminare con riferimento all’imputazione elevata dal pubblico
ministero, qualora i medesimi fatti siano diversamente qualificabili in altra
ipotesi di reato per la quale sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio, dal
momento che il giudice, nell’assumere i provvedimenti conclusivi di cui all’art.
424 c.p.p., può conferire al fatto contestato una diversa qualificazione
giuridica (Sez. 6, n. 35806 del 5/5/2008, G., Rv. 241255).
Nella specie, il giudice ha del tutto omesso di procedere ad una diversa
qualificazione dei fatti, nonostante dagli atti e dalla discussione sia emersa
l’ipotesi sussidiaria del reato di abuso d’ufficio, soprattutto in relazione alla
mancata astensione degli imputati dalle funzioni di collaudatori nelle
commissioni che avrebbero dovuto verificare i lavori eseguiti per il Consorzio
dalle imprese esecutrici. Infatti, nessun rilievo è stato dato all’art. 141 comma
5 d.lgs. 12.4.2006, n. 163, in materia di collaudo dei lavori pubblici, secondo
cui i componenti della commissione di collaudo “non devono avere svolto
alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo”, né
devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori, né possono fare parte di organismi che
abbiano funzioni di vigilanza o di controllo.

4

si rinviene alcuna condotta che possa ritenersi di carattere induttivo, nei sensi

Secondo l’impostazione accusatoria i due imputati, nei rispettivi ruoli
all’interno del Ministero delle Politiche Agricole, avrebbero concesso numerosi
finanziamenti pubblici per importi consistenti in favore di Consorzi di Bonifica,
svolgendo, contemporaneamente le funzioni di collaudatore delle opere che
essi stessi avevano finanziato e, prima ancora, sollecitato gli stessi enti
consortili a proporsi. Si tratta di condotte rispetto alle quali il Giudice

motivazione adeguata anche in relazione all’ipotesi del reato di cui all’art. 323
c.p.

5.3. In tale prospettiva l’impugnata sentenza deve essere annullata, in
rapporto alla diversa qualificazione giuridica conferibile ai fatti, con
conseguente rinvio degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso, cioè
per la prosecuzione dell’udienza preliminare nei confronti dei due imputati.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Roma.
Così deciso il 7 maggio 2015

dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma avrebbe dovuto offrire una

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