Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36675 del 22/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36675 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Agostino Paone, nato ad Aversa il 26.11.1962
avverso la sentenza del 28 ottobre 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Gennaro Lepre, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sentenza del 7 luglio 2011 con cui il locale Tribunale aveva
ritenuto Agostino Paone responsabile del reato di peculato, perché, in servizio
presso il Commissariato di P.S. di Giuliano-Villaricca, si appropriava

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Data Udienza: 22/07/2015

indebitamente di due telefoni cellulari rinvenuti durante la perquisizione cui
era stato sottoposto Mohamed Sulemann, nel corso dell’arresto subito per
detenzione illegale di stupefacenti.

2. L’avvocato Gennaro Lepre, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione.

motivazione in quanto la sentenza non ha operato una necessaria
differenziazione tra la posizione del Paone e quella del coimputato Di Biase,
come aveva chiesto la difesa, utilizzando a carico del ricorrente le risultanze
probatorie riferibili solo al Di Biase.
Con il secondo motivo denuncia l’erronea applicazione dell’art. 314 c.p.,
rilevando che nella specie avrebbe dovuto essere applicata l’ipotesi del
secondo comma, ritenendo l’uso momentaneo della cosa, in considerazione
della volontà ab initio di restituire i cellulari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto deduce il
vizio di motivazione derivante dal fatto che la sentenza non avrebbe operato
una differenziazione tra le condotte dei due coimputati, Paone e De Biase,
laddove i giudici hanno valutato distintamente le loro posizioni, riconoscendo
la piena consapevolezza del Paone circa la provenienza dei due cellulari di cui
si è appropriato.

3.2. Manifestamente infondato anche il secondo motivo, in quanto nella
specie non può parlarsi di peculato d’uso, figura che ricorre quando risulta la
preordinazione dell’appropriazione ad un uso temporaneo della cosa e dalla
immediata restituzione della stessa dopo il momentaneo utilizzo, situazione
diversa da quella in esame, in cui l’imputato si è pienamente appropriato dei
cellulari, che ha utilizzato per fini ed interesse personali e che ha restituito
solo nel momento in cui si è visto scoperto a causa dell’attività investigativa

2

Con il primo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della

svolta, il che dimostra che vi è stata l’interversione nel possesso, con la
consumazione del reato di peculato.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della casa delle

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 22 luglio 2015

ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.

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