Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36675 del 16/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36675 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALDASSANO GIUSEPPE nato a SCIACCA il 26/01/1991
avverso l’ordinanza del 07/02/2017 del TRIBUNALE di SCIACCA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Data Udienza: 16/07/2018
osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sciacca confermava la condanna di
Baldassano Giuseppe per il delitto di percosse.
3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della
decisione impugnata, con la cui motivazione – che ha esaustivamente affrontato tutti i punti
oggetto di doglianza avendo precisato che il teste oculare del fatto aveva riferito che i due
contendenti erano venuti alle mani contemporaneamente, escludendo dunque che uno avesse
aggredito e l’altro si fosse difeso- il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Ro
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2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità.