Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36675 del 16/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36675 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALDASSANO GIUSEPPE nato a SCIACCA il 26/01/1991

avverso l’ordinanza del 07/02/2017 del TRIBUNALE di SCIACCA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sciacca confermava la condanna di
Baldassano Giuseppe per il delitto di percosse.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della
decisione impugnata, con la cui motivazione – che ha esaustivamente affrontato tutti i punti
oggetto di doglianza avendo precisato che il teste oculare del fatto aveva riferito che i due
contendenti erano venuti alle mani contemporaneamente, escludendo dunque che uno avesse
aggredito e l’altro si fosse difeso- il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Ro

018

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA