Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36674 del 16/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36674 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAURIA FELICE nato a PISTICCI il 12/09/1985

avverso la sentenza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

4

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Potenza confermava la condanna
di Lauria Felice per il delitto di furto con strappo aggravato.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della
decisione impugnata, con la cui motivazione – che ha esaustivamente affrontato tutti i punti
oggetto di censura – il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. In particolare, quanto
alla configurabilità dell’ipotesi di cui al sesto comma dell’art. 56 c.p., la Corte ha chiaramente
evidenziato come l’imputato non abbia impedito l’evento del reato, già consumatosi in
precedenza attraverso l’impossessamento della borsa, ma ha semplicemente fatto ritrovare la
medesima nel luogo in cui egli ed il suo complice l’avevano abbandonata dopo averne
prelevato il danaro in essa contenuto. Con riguardo all’attenuante di cui all’art. 114 c.p.p., la
sentenza ha ampiamente confutato il gravame di merito evidenziando – con ampia
motivazione per l’appunto non specificamente contestata dal ricorrente – il profilo
sostanzialmente paritario del contributo prestato dall’imputato e dal complice alla
consumazione del reato, mentre del tutto generica è la censura concernente l’inutilizzabilità
delle dichiarazioni di quest’ultimo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).

1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo errata applicazione della legge
penale, violazione di legge e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione
all’affermazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto, nonché al denegato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA