Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36674 del 14/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36674 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI ROBERTO N. IL 17/08/1984
avverso l’ordinanza n. 44/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
17/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uit OH fi
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Data Udienza: 14/06/2013

N.9947/13-RUOLO N. 44 C.C.P. (2261)

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 17 gennaio 2013, il Tribunale di Roma, adito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame, proposta da
MORELLI Roberto avverso il provvedimento del G.I.P. in sede del 5 gennaio
2013, con il quale era stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare della
custodia in carcere, siccome indagato per il reato di tentato omicidio in danno di

2.11 fatto è avvenuto innanzi al ristorante “Dar Capellone” ubicato in Marino ed è
consistito nel feroce pestaggio effettuato dall’indagato, unitamente al coimputato
ANZELLOTTI Alessandro, spalleggiati da D’ASCENZI Andrea e da SANTOSUOSSO
Giovanni, nei confronti dell’ispettore di polizia DE VINCENTIS Antonio, che,
trovatosi a passare innanzi al ristorante anzidetto in auto in compagnia della
moglie, era stato costretto a fermarsi, per essere il passaggio ostruito da un SUV
Mercedes e dall’odierno indagato, che si stava azzuffando con l’ANZELLOTTI;
mentre stava scendendo dall’auto per calmare gli animi, il MORELLI era primo
salito a bordo del SUV anzidetto o per investire l’auto del DE VINCENTIS o per
sbarrargli la strada; subito dopo il DE VINCENTIS era stato letteralmente tirato
fuori dall’auto dall’indagato unitamente all’ANZELLOTTI e violentemente e
ripetutamente colpito con pugni e calci diretti al volto ed al torace, fino a quando
la vittima era restata esanime a terra.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti
dell’indagato, indizi costituiti dalle dichiarazioni rese dalla consorte della parte
offesa CENTURIONI Barbara, e dal riconoscimento fotografico effettuato da
FERRARO 3ocelyne, cantante che aveva animato la serata presso il ristorante
anzidetto e da BENEDETTI Claudio, titolare del ristorante medesimo; entrambi
avevano indicato l’indagato come una delle persone che aveva preso parte alla
selvaggia aggressione del DE VINCENTIS.
Il Tribunale ha ritenuto che l’impressionante sequenza di colpi inferti
dall’indagato e dal coimputato ANZELLOTTI al DE VINCENTIS e la direzione di
detti colpi, rivolti al volto ed al torace, costituissero elementi idonei ed univoci di
un’azione svolta con volontà di uccidere; ha altresì ritenuto la sussistenza di
esigenze cautelari tali da giustificare la custodia in carcere, tenuto conto della
notevole gravità dei fatti, della futilità dei motivi che ne erano alla base e
dell’assoluta incapacità di autocontrollo dimostrata dall’indagato, tali da ritenere
possibile la reiterazione di reati della medesima specie.
i

DE VINCENTIS Antonio in concorso con altri tre soggetti.

3.Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Roma ricorre per
cassazione MORELLI Roberto per il tramite del suo difensore, che ha dedotto
violazione di legge e carenza di motivazione circa la sussistenza a suo carico di
gravi indizi di colpevolezza.
Invero la teste CENTURIONI non lo aveva riconosciuto come uno degli autori del
violento pestaggio, che aveva ridotto in fin di vita suo marito.
Egli poi non aveva alcun SUV Mercedes, sul quale sarebbe salito per sbarrare la
strada alla vittima, essendosi allontanato dal posto prima che fosse iniziato il

prima dell’arrivo dell’auto con a bordo la vittima e sua moglie; inoltre neppure la
teste FERRERO avrebbe potuto identificarlo con certezza come uno degli autori
del pestaggio del DE VINCENTIS, trovandosi la stessa all’interno del ristorante,
innanzi al quale i fatti si erano verificati, in una posizione dalla quale non
sarebbe stato possibile percepire quanto stava avvenendo in strada.
Nessuna motivazione era stata poi addotta dal provvedimento impugnato circa la
sussistenza di valide esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da MORELLI Roberto è inammissibile siccome
manifestamente infondato.

2.Va preliminarmente osservato che, in ordine all’applicazione dell’art. 273
c.p.p., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi quegli elementi a carico,
di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni
degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sé a
provare oltre ogni dubbio la responsabilità degli indagati ai fini della pronuncia di
una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di
prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare
tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di
colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. VI,
06/07/2004, n.35671).

3.Fatta tale premessa, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine
alla sussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentato
omicidio contestatogli, tanto avendo desunto:
-dalle dichiarazioni rese dalla consorte della parte offesa CENTURIONI Barbara,
che si trovava in compagnia del marito al momento in cui quest’ultimo ha subito
la brutale aggressione;
2

pestaggio del DE VINCENTIS; e la lite con l’ANZELLOTTI era avvenuta ancor

-dal riconoscimento fotografico effettuato da FERRARO Jocelyne, cantante che
aveva animato la serata presso il ristorante anzidetto e da BENEDETTI Claudio,
titolare del ristorante medesimo, avendo entrambi indicato l’indagato come una
delle persone che aveva preso parte alla selvaggia aggressione del DE
VINCENTIS.

4.Nella presente sede di legittimità non è dato invero riesaminare nel merito gli
indizi posti a carico del ricorrente dai giudici di merito, onde accertare se gli

idonei a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, quanto piuttosto accertare se
gli indizi fatti propri dai giudici di merito siano sorretti da una motivazione
accettabile sul piano della completezza, della logica e della non contraddizione
(cfr. Cass. 4″ 3.5.07 n.22500, rv. 237012; Cass. 6″ 15.11.05 n. 20474, rv.
225245); e sotto tale aspetto gli indizi ritenuti idonei dal Tribunale del riesame di
Roma per confermare l’ordinanza cautelare impugnata appaiono adeguati e
rispondenti ai criteri di cui all’art. 192 secondo comma cod. proc. pen.

5.Le argomentazioni svolte dal ricorrente per inficiare gli indizi di colpevolezza
posti a suo carico sono del tutto generiche ed essenzialmente intese a fornire
una lettura alternativa dei fatti.
E’ in particolare manifestamente infondato l’argomentazione secondo cui
l’indagato non sarebbe salito a bordo del SUV Mercedes, per non possedere egli
detto veicolo, ben avendo potuto l’indagato salire sul SUV anzidetto, pur non
essendo di sua proprietà.
Inoltre sussiste allo stato l’indizio costituito dal riconoscimento fotografico fatto
dai testi FERRARO e BENEDETTI, la cui attendibilità è stata ritenuta dal Tribunale
riscontrata, allo stato, dalle dichiarazioni rese dalla moglie della vittima,
CENTURIONI Barbara, presente ai fatti.

6.Appare infine inammissibile siccome del tutto generico ed aspecifico il motivo
di ricorso concernente l’insussistenza di valide esigenze cautelari, tali da
giustificare la misura custodiale inframuraria, avendo sul punto il provvedimento
impugnato adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di dette esigenze,
sotto l’aspetto del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, avendo
fatto riferimento alla notevole gravità dei fatti, alla futilità dei motivi che ne
erano alla base ed all’assoluta incapacità di autocontrollo dimostrata
dall’indagato.

3

stessi siano o meno validi in sé e preferibili rispetto ad altri, pure utilizzabili ed

n. i

L.b-‘t-3-£.;

art. 23
n. 332

7.Da quanto sopra consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

8.Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 comma 1 ter delle disposizioni di
attuazione cod. proc. pen.

P.O.M.

spese processuali e della somma di C 1.000,00 ala Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 14 giugno 2013.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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