Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36673 del 22/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36673 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Calogero La Marca, nato a Santa Margherita Belice (AG) 1’11.12.1965
avverso la sentenza del 31 ottobre 2014 emessa dalla Corte d’appello di
Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Peppino Milano che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma,
chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio dalla Cassazione per la sola
rideterminazione della pena nei confronti di Calogero La Marca a seguito della
esclusione della recidiva, ha condannato l’imputato a cinque anni di reclusione

Data Udienza: 22/07/2015

ed euro 1.000 di multa per il reato di cui all’art. 628 commi 1 e 3 c.p.,
confermando nel resto.

2. L’avvocato Peppino Milano, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione, con cui ha dedotto un unico motivo censurando la
sentenza per avere applicato una pena eccessiva, senza considerare la

una riduzione della pena originariamente inflitta fino ad un terzo, per effetto
dell’esclusione della recidiva, così come stabilito dalla Corte di cassazione,
circostanze che avrebbero potuto giustificare un diverso criterio di
bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo
proposto.
Infatti, il ricorrente non ha tenuto presente che la questione sollevata è
stata da tempo risolta dalle Sezioni Unite che hanno precisato come
l’esclusione di un’ aggravante ovvero il riconoscimento di un’ulteriore
circostanza attenuante in sede di appello non determina necessariamente che
il giudice debba procedere alla diminuzione della pena, potendo anche
confermare la pena applicata in primo grado, senza incorrere nel divieto di

reformatio in peius,

purché la scelta sia giustificata da un’adeguata

motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660).
Nel caso in esame la Corte d’appello, dopo aver escluso la recidiva, ha
ritenuto che tale esclusione non giustificava una modifica del giudizio di
comparazione tra le attenuanti generiche già riconosciute e le residue
aggravanti, dal momento che il fatto contestato era di una certa gravità. In
sostanza, i giudici hanno motivato in ordine alla conferma del giudizio di
comparazione delle circostanze e comunque hanno ritoccato la pena
eliminando sei mesi dì reclusione ed euro 200 di multa.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della
cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.

condotta tenuta dal La Marca nel corso della rapina e omettendo di operare

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della soma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Il Consigli e estensore

Il Presidente

Così deciso il 22 luglio 2015

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