Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36672 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36672 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERQUETO ARMANDO nato a NAPOLI il 15/07/1994

avverso la sentenza del 28/01/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva

2. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono privi del requisito della specificità,
consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica
alla decisione impugnata. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis
Sez.Un n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270), l’obbligo della motivazione
della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle
parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.)._In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di
cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario,
una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai
sensi della disposizione citata. Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta
delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a
valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano
alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi. Non è consentito, dunque, all’imputato,
dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione
dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe
dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2.000,00.
Così deciso in

luglio 018

1. Cerqueto Armando ricorre per cassazione contro la sentenza con la quale ex art. 444 c.p.p.
gli è stata applicata la pena concordata con il pubblico ministero per il reato di furto in
abitazione, deducendo carenza di motivazione della medesima in ordine all’insussistenza delle
condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

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