Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36672 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36672 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIMENTON FULVIO N. IL 27/05/1981
avverso la sentenza n. 1909/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ch e ha concluso per

Udito, per la parte
UditoikdifensoreAvv.

Ts°

21

ile, l’Avv

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I

Data Udienza: 14/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 28 ottobre 2014, la Corte d’appello di Roma ha
confermato la sentenza del 27 ottobre 2009, con la quale il Tribunale capitolino
ha condannato Chimenton Fulvio per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e
lesioni personali aggravate, unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena
di mesi quattro di reclusione. In risposta ai motivi d’appello, il Collegio ha
evidenziato come debba essere rigettata la richiesta istruttoria, peraltro generica

di via Marsala alla ricerca di elementi di ipotetico contrasto con la ricostruzione
della vicenda compiuta dal primo Giudice; come i reati contestati siano provati
alla luce degli atti probatori assunti e siano stati correttamente qualificati; come
la pena inflitta sia equa e proporzionata, essendo già state concesse all’imputato
le circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza ha presentato personalmente ricorso Chimenton
Fulvio e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1. mancata assunzione di prova decisiva avente ad oggetto l’acquisizione
delle registrazioni dell’impianto di video sorveglianza del luogo ove si sono svolti
i fatti;
2.2. violazione di legge penale in riferimento all’art. 603 cod. proc. pen., per
avere la Corte negato l’acquisizione delle video registrazioni delle telecamere a
circuito chiuso per irrealizzabilità della prova richiesta, non essendo imputabile al
ricorrente il ritardo nella celebrazione del processo;
2.3. illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte ha
negato l’acquisizione delle video registrazioni delle telecamere a circuito chiuso,
già richiesto ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., avendo l’imputato scelto di
essere processato con rito ordinario.
2.4. violazione di legge penale in riferimento all’art. 4 D.Lvo n. 288/1944 e
e vizio di motivazione, per avere la Corte omesso di valutare l’applicabilità nella
specie della scriminante dell’atto arbitrario, avendo gli agenti della Polfer
proceduto al richiamo nei confronti del Chimenton in merito le modalità di
conduzione del cane e alle procedure di identificazione che essi non potevano
compiere;
2.5. violazione di legge penale in riferimento all’art. 533 cod. proc. pen. e
vizio di motivazione, per avere

i decidenti di merito omesso di verificare la

plausibilità delle tesi alternative fornite dalla difesa e quindi di assolvere
l’imputato, non essendo stato superato il limite del ragionevole dubbio.

2

e di fatto non realizzabile, di visionare dopo anni le video registrazioni dell’area

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato

inammissibile, mentre il difensore di Chimenton ha insistito per l’accoglimento
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Sotto un primo profilo, mette conto notare come i motivi posti a base del
ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. si risolvano nella pedissequa reiterazione di

dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri,
Rv. 243838).
3. Ad ogni buon conto, tutte le doglianze mosse col ricorso si appalesano
manifestamente destituite di fondamento.
4.

Quanto al primo, al secondo ed al terzo motivo – imperniati sulla

contestazione della mancata acquisizione in sede dì rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale delle video riprese a circuito chiuso presenti sul luogo dei fatti -,
deve essere posto in evidenza come l’imputato, innanzi al Tribunale, abbia
chiesto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato, senza subordinare la
celebrazione di tale rito speciale all’acquisizione della prova in oggetto.
5. D’altra parte, alla stregua del chiaro disposto dell’art. 603, commi 1 e 2,
cod. proc. pen., l’assunzione di nuove prove in appello sia subordinata alla
valutazione del giudicante di non essere in grado di decidere allo stato degli atti,
salvo che non si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo
grado, nel quale caso il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale nei limiti previsti dall’art. 495 comma 1. Secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai
sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica
dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione
del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione
istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito,
incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata ( Sez. 4, n. 4981

del 05/12/2003, Rv. 229666). Ancora, in tema di rinnovazione, in appello, della
istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve
essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere
discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza
dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può

3

quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito,

essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura
argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi

la

sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla
responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il
dibattimento (Sez. 6, n.5782 del 18/12/2006, Rv. 236064).
Di tali coordinate ermeneutiche ha tenuto conto la Corte territoriale laddove
ha respinto la richiesta di acquisire le video riprese ponendo in luce, da un lato,
la sussistenza di elementi sufficienti per il giudizio di responsabilità a carico di

dall’altro lato, l’inutilità della prova richiesta in quanto non più acquisibile vista la
distanza temporale dai fatti.
6. Né v’è materia per l’eccepita mancanza di motivazione in ordine alla

scriminante dell’atto arbitrario, effettivamente dedotta con i motivi d’appello.
6.1. Giova rammentare che, secondo il consolidato insegnamento di questa

Suprema Corte in materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l’art. 393 bis cod.
pen. (che ha sostituito l’art. 4 del d.lgs.lgt. n. 288 del 1944) non prevede una
circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell’art. 59 cod.
pen., ma dispone l’esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che
se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti
che obbiettivamente e non soltanto nell’opinione dell’agente, concretino una
condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513).
Ancora si è affermato che, in tema di reazione ad atti arbitrari del pubblico
ufficiale, è da ritenere che, perché un atto di un pubblico ufficiale possa
considerarsi arbitrario, non è sufficiente una sua eventuale illegittimità ma
occorre che l’atto, per il contenuto o per la forma, ecceda dai poteri del pubblico
ufficiale e sia privo di un’accettabile giustificazione (Sez. 5, n. 4666 del
03/03/1992, P.M. in proc. Pahor, Rv. 189861).
6.2.

Sulla scorta dei principi sopra esposti, risulta di tutta evidenza

l’insussistenza nel caso in oggetto della invocata scriminante, laddove – come
bene argomentato dai Giudici della cognizione (v. la motivazione della sentenza
in verifica) – l’imputato si aggirava in un luogo pubblico con un grosso cane
senza guinzaglio e reagiva violentemente alla richiesta – del tutto legittima

degli operanti di tenere una condotta conforme ai regolamenti e, segnatamente,
a mettere il guinzaglio all’animale.
6.3. Nonostante l’omessa espressa risposta alla specifica deduzione in
appello, nel caso di specie, può essere richiamato il consolidato principio di
legittimità alla stregua del quale, in tema di impugnazioni è inammissibile, per
carenza d’interesse, il ricorso per cassazione

avverso la sentenza di secondo

grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab
4

Chimenton, con conseguente superfluità della rinnovazione istruttoria richiesta;

origine

inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale

accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di
giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157; Sez.
2, n. 25715 del 28/05/2004, RG. in proc. Fasano, Rv. 229724).
7. Inammissibile in quanto sviluppato in fatto e comunque del tutto generico
è l’ultimo motivo con il quale il ricorrente si duole della mancata assoluzione
dell’imputato, avendo – si ribadisce – i Giudici della cognizione congruamente
argomentato la sussistenza dei presupposti del giudizio di responsabilità

8.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma

dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in 1.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

espresso a carico dell’imputato.

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