Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36671 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36671 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AMICO VINCENZO nato a PALERMO il 31/05/1991

avverso la sentenza del 03/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini
Imerese, che aveva condannato D’Amico Vincenzo per tentato furto aggravato in
concorso con Lubiana Teodoro, non ricorrente, revocando la sospensione

– propone ricorso il difensore dell’imputato denunziando violazione di legge e vizi
motivazionali con riguardo al trattamento sanzionatorio ed alla mancata
sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente.
Ritenuto che:

le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,

implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al
sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che
per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a
realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del
25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
– i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la decisione di non sostituire la
pena detentiva e il ricorso non si confronta con tali argomenti, così da risultare
generico
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018

condizionale della pena precedentemente concessa ;

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