Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36670 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36670 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Germano Meschini, nato a Macerata il 30.9.1956
avverso la sentenza del 25 settembre 2014 emessa dalla Corte d’appello di
Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Ancona, in
riforma della sentenza emessa dalla Sezione distaccata di Civitanova Marche,
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Germano Meschini,
imputato del reato di cui all’art. 392 c.p., per intervenuta prescrizione,
confermando le statuizioni civili in favore della parte civile, Loredana Paolini.

Data Udienza: 14/07/2015

2. Nell’interesse dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato
Massimo Pistelli e deduce l’erronea applicazione delle legge penale,
sostenendo che il Meschini avrebbe dovuto essere assolto con formula piena
in quanto esisteva un accordo con la Paolini, locataria del suo appartamento,
per la riconsegna dei beni personali e inoltre la sostituzione della serratura

ulteriori furti subiti, sicché i giudici avrebbero dovuto riconoscere
l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni.

3. Preliminarmente si osserva che secondo una giurisprudenza costante di
questa Corte il proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di
improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia
rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di
colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua
innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della
prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (cfr.,
Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014,
Culicchia).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcun elemento da cui
desumere l’evidenza che il fatto contestato all’imputato non sussista ovvero
che non lo abbia commesso, ma si è limitato a censurare la sentenza
negando la sussistenza dell’elemento soggettivo desumendola da una diversa
ricostruzione dei fatti, che presupporrebbe, quanto meno, un nuovo
accertamento nel merito per pervenire, eventualmente, a una pronuncia
assolutoria piena. La necessità di una integrazione probatoria rende evidente
l’inoperatività nella fattispecie della disposizione dettata dall’art. 129 comma 2
c.p.p.

4. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una soma
di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo
determinare in euro 1.000,00.

2

nell’appartamento era stata determinata solo dalla necessità di prevenire

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Il Consiglie e estensore

Il Presidente

Così deciso il 31 marzo 2015

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