Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3667 del 08/01/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3667 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSSATI PIERFRANCESCO N. IL 08/08/1971
avverso l’ordinanza n. 45007/2009 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 16/07/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 08/01/2014
RITENUTO IN FATTO
1. La Settima Sezione Penale di questa Corte, con sentenza n.38024 del
26.10.2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di
Pierfrancesco FOSSATI avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna
del 3 aprile 2009, con la quale veniva confermata la decisione del Tribunale di
artt. 589 cod. pen. e 41 comma 11, 141 commi 3 ed 8, 146 comma 3, 186
comma 2 e 187 commi 2 e 4 C.d.S., condannandolo, conseguentemente, alla
pena di anni due e mesi sei di reclusione.
2.
Il suddetto, tramite il proprio difensore fiduciario, propone ricorso
straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la decisione di
questa Corte, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 610, commi
1 e 5 cod. proc. pen. per l’omessa notifica al difensore, Avv. Sergio Erasmo DATI
dell’avviso per la trattazione del procedimento nella camera di consiglio del
16.7.2010, chiedendo altresì la fissazione di una nuova udienza per la trattazione
del ricorso e la sospensione del provvedimento di condanna ai sensi dell’art. 625-
bis, comma 2 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente
infondato.
Dall’esame degli atti processuali emerge, invero, che l’avviso per la
trattazione del ricorso all’udienza in camera di consiglio del 16.7.2010 innanzi
alla Settima Sezione Penale di questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto
dal ricorrente, è ritualmente avvenuta.
Si riscontra infatti la presenza dell’avviso notificato in data 27.4.2010
dall’ufficiale giudiziario presso lo studio del difensore Avv. Sergio Erasmo DATI in
Bologna, via Garibaldi, 3 a mani di collega di studio.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
1
Rimini in data 4 aprile 2006, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui agli
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
Così deciso in data 8.1.2014
delle ammende.