Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36668 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36668 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
DI PALO ANTONIO N. IL 09/06/1977
avverso la sentenza n. 9075/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
18/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per __e k 19_~:sig49..vuz
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Udito, per la parte civile
Uditi difensor A

Data Udienza: 14/07/2015

FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 18 giugno 2014, il Tribunale di Roma ha dichiarato Di
Palo Antonio colpevole del reato di cui all’art. 385 cod. pen. per essere evaso
dalla propria abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari, e lo ha
condannato alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte
d’appello di Roma e ne chiede l’annullamento per violazione di legge e difetto di

all’implicita valutazione con giudizio di prevalenza delle stesse attenuanti sulla
recidiva cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., con conseguente riduzione della
pena base. Evidenzia il ricorrente che il giudice si è limitato a riconoscere la
sussistenza dei presupposti dell’art. 62-bis cod. pen. argomentando l’esigenza di
“adeguare la pena al fatto”, assolutamente vuota di contenuto e perciò inidonea
a costituire adeguata motivazione in ordine alla disposta mitigazione del
trattamento sanzionatorio. D’altra parte, il decidente non ha escluso la rilevanza
della recidiva reiterata specifica contestata all’imputato ed effettivamente
sussistente e ha, tuttavia, ridotto nella misura massima di un terzo la pena in
forza delle concesse attenuanti generiche, evidentemente ritenute, seppur
implicitamente, prevalenti sulla suddetta recidiva, in palese violazione
dell’espresso divieto dell’art. 69, ultimo comma, cod. pen.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
5. Infondato è il primo motivo di doglianza con il quale il P.G. si duole della
motivazione svolta a sostegno del riconoscimento al Di Palo delle circostanze di
cui all’art. 62-bis cod. pen.
Secondo i principi più volte affermati da questo Supremo Collegio, nel
concedere o negare le attenuanti generiche, il Giudice di merito è investito di un
ampio potere discrezionale, che non è sottratto al controllo di legittimità,
dovendo il giudice medesimo dare conto delle precise ragioni e dei criteri
utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l’indicazione degli
elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia, peraltro,
necessario valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in
negativo (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi e altri, Rv. 214570). In un
caso sovrapponibile a quello di specie, questa Corte regolatrice ha ritenuto che il
dovere di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche possa ritenersi adempiuto dal giudice ove, con
una pur sintetica espressione del tipo “al fine di meglio adeguare la pena al

2

motivazione in merito all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed

fatto”, dia dimostrazione di avere valutato la gravità del fatto, che è uno degli
indici normativi per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n.
11963 del 16/12/2010, Pg in proc. Pícaku, Rv. 249754).
6.

Fondato è invece il secondo profilo di doglianza, concernente la

motivazione svolta in punto di recidiva e di giudizio di bilanciamento fra tale
circostanza e le circostanze attenuanti generiche.
6.1. Ed invero, a fronte della formale contestazione della “recidiva reiterata

specifica”, il decidente di merito ha completamente omesso di esplicitare la

ritenuto di escludere la sussistenza delle condizioni dell’aggravante in parola
ovvero se abbia stimato sussistenti i presupposti della recidiva ed abbia pertanto
errato in diritto nel ritenere applicabili le circostanze attenuanti generiche
prevalenti sulla medesima recidiva. Al riguardo, mette conto rammentare come,
sulla scorta del combinato disposto dell’art. 69, ultimo comma, e 99, comma
quarto, cod. pen., al Giudice sia fatto divieto di applicare le circostanze
attenuanti con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata.
7.

La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla

determinazione della pena con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per il giudizio
sul punto.
7.1. E’ ovvio che allorché il Giudice di merito ritenga insussistenti i

presupposti per la contestata recidiva reiterata, non dovrà apportare nessun
aumento di pena né potrà ritenersi operante il sopra delineato limite al giudizio
di bilanciamento. Come si è già avuto modo di chiarire, la recidiva prevista
dall’art. 99, comma quarto, cod. pen., come modificata dalla L. n. 251 del 2005,
deve ritenersi tuttora facoltativa, con la conseguenza che allorquando il giudice
ritenga di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputandola
espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è operante il
divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti,
previsto dall’art. 99, comma quarto, cod. peri.; ne deriva che, nel caso in cui la
recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, il giudice procede al giudizio
di bilanciamento, a norma dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., come
modificato dalla L. n. 251 del 2005, solo ove ritenga la recidiva reiterata
effettivamente idonea a d influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del
fatto per cui si procede (Sez. 5, n. 22871 del 15/05/2009, Held e altro, Rv.
244209).

3

decisione assunta sul punto: in particolare, il giudicante non ha chiarito se abbia

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e
rinvia alla Corte d’Appello di Roma per il giudizio sul punto.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2015

Il Presi ente

Il consigliere estensore

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