Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36667 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36667 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSSI MARIO nato a IL CAIRO( EGITTO) il 15/09/1964

avverso la sentenza del 12/05/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di
Rossi Mario per il delitto di furto aggravato tentato e consumato.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza, tanto più che, come ricordato dallo stesso ricorrente, la sentenza
non era stata appellata in punto di responsabilità.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).

1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione all’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 c.p.p..

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